Consap News -- Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n.63 del 16.3.2001, è stato pubblicato il D. Lgs. Nr.53/01  --  
 

" DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO12 MAGGIO 1995, N. 197, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO."

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197

Art. 1

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"Art. 6 (Nomina ad agente)

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti politici;

  2. età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

  3. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

  4. titolo di studio della scuola dell'obbligo;

  5. qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

  1. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

  2. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all’immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

  3. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.

  4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

  5. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace.

  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti, e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

  1. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova e avviati all’espletamento del periodo di applicazione pratica.

  2. L’applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

  3. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell’ufficio o reparto cui sono applicati

  4. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

  5. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)

1. Sono dimessi dal corso:

  1. gli allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

  2. gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

  3. gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

  4. gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

  5. gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all’articolo 6-bis, comma 4;

2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

  1. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

  2. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito il seguente:

Art. 12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito un scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

  1. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

  2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

Art. 2

  1. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al terzo capoverso, l’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:

  1. nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;

    1. nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

  1. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

  1. abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

  2. non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

  1. Per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

  2. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest’ultimo concorso.

  3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

  1. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d’esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

  2. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).";

  1. al quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:

"1. E’ dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

  1. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.";

  1. dopo il quarto capoverso, recante l’articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito il seguente:

"24-quinquies.1 (Emolumento pensionabile)

  1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.".

  2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

  1. al quinto capoverso, all’articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";

  1. dopo il sesto capoverso è aggiunto il seguente:

"Art. 24-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)

1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

  1. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

  2. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori ".

Art. 3

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 5, capoverso, all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

  1. al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter";

  2. al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di cui all’articolo 52, primo comma, della legge 1° aprile 1981, , n.121", sono sostituite dalle seguenti: "del titolo di studio di cui all’articolo 27-bis, comma 1, lettera d)";

  3. il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.".

  1. al comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia)

  1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti politici;

  2. età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

  3. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

  4. diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

  5. qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità

  1. di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

  2. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente.

  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione

  4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)

  1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

  2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

  3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.

  4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

  5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

  6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

  7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

"Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)

  1. Sono dimessi dal corso di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:

  2. a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

  1. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

  2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

  4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

"Art. 27-quinquies (Emolumento pensionabile)

1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell’anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

  1. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

  1. dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito il seguente:

"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)

1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

  1. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.".

  1. al comma 8, primo capoverso, all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";

  2. al comma 8, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

"Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)

  1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

  2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

  3. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.".

  1. al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 31-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza)

1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

  1. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

"Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario")

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto commissario".

  2. E’ escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.

  1. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

  2. L’attribuzione dell’ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

  3. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l’individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell’interno.

  4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", possono essere attribuite, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5."

"Art. 31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)

1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.".

continua

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