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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO12 MAGGIO
1995, N. 197, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO."
CAPO
I
MODIFICHE
AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art.
1
-
All’articolo
1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, sono apportate le
seguenti modifiche:
-
dopo
il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. L’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dai
seguenti:
"Art. 6 (Nomina ad agente)
1. L'assunzione degli agenti di
polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare
i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
-
godimento
dei diritti politici;
-
età
stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
-
idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400;
-
titolo
di studio della scuola dell'obbligo;
-
qualità
morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
-
Al
concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze
armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti
non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
-
Sono
fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative
all’immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del
personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343,
dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia
di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti
previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui ai commi precedenti.
-
I
vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
-
Possono
essere inoltre nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze
disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione
utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti
o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non
inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a
causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
-
Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed
ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore
all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
-
Con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalità di formazione della graduatoria finale.
Art. 6-bis (Corsi di formazione per
allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di polizia
frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione presso le scuole per agenti, e tre mesi di applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
-
Durante
il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere
impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti
dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali
esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante il periodo
di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per
l’assegnazione a servizi che richiedano particolare
qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della scuola,
sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al
servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato
l’esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono
nominati agenti in prova e avviati all’espletamento del periodo di
applicazione pratica.
-
L’applicazione
pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui
al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguono
la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del
funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente
dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di
formazione di cui al comma 2.
-
Gli
agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il
periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del
funzionario dirigente dell’ufficio o reparto cui sono applicati
-
Gli
agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la
qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
-
Con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione
e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneità.
Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal corso:
-
gli
allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del
periodo di formazione;
-
gli
allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
-
gli
allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
-
gli
allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo
assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non
consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata
da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso gli
allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al
primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo
di applicazione pratica; gli allievi di sesso femminile, la cui
assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità,
sono ammessi ripetere il periodo di applicazione pratica e a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal
lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri;
-
gli
agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica
di cui all’articolo 6-bis, comma 4;
2. Gli allievi e gli agenti in prova
inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme
Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle
rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere
autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1,
lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati
organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi
e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di
espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la
cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater (Addestramento e
corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli
agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6-bis
e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal
funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente
dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione
pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che
richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano
corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
-
Durante
il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non
possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio
cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di
servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso
per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata,
esso è prorogato per un periodo pari alla durata della
interruzione.
-
Entro
il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis,
gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui
prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non
inferiore a tre mesi."
b) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
"8-bis. Dopo l’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è
inserito il seguente:
Art. 12-bis (Attribuzione di uno
scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo che abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito
un scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
-
Lo
scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio
precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono"
o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave
della deplorazione.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."
Art.
2
-
All’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono
apportate le seguenti modifiche:
-
al
terzo capoverso, l’articolo 24-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-quater (Immissione
nel ruolo dei sovrintendenti).
–
-
L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia
di Stato avviene:
-
nel
limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di
un successivo corso di formazione professionale, della durata non
inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono,
alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
-
nel
limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno
per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un
questionario, articolato su domande tendenti ad accertare
prevalentemente il grado di preparazione professionale, e
successivo corso di formazione professionale, della durata non
inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio.
-
Ai
concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei
requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
-
abbia
riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non
inferiore a buono;
-
non
abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
-
Per
l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma
1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,
lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la
maggiore età.
-
Gli
assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui
al comma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla
lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi
dalla graduatoria di quest’ultimo concorso.
-
I
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),
sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di
formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al
comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di
formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
-
Con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione
d’esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al
comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine
corso.
-
I
frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a)
e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice
sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria
finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del
concorso di cui alla successiva lettera b).";
-
al
quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 24-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. E’ dimesso dai corsi di cui
all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo
assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il
corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il
personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una
delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
-
Il
personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui
al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a
partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di
assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
6. Il personale che non supera il
corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed
è restituito al servizio d'istituto.";
-
dopo
il quarto capoverso, recante l’articolo 24-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito
il seguente:
"24-quinquies.1 (Emolumento
pensionabile)
-
Ai
vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti,
abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e
non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è
attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde,
valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello
stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al
livello retributivo superiore.".
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
-
al
quinto capoverso, all’articolo 24-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole
"mediante scrutinio per merito comparativo" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito
assoluto";
-
dopo
il sesto capoverso è aggiunto il seguente:
"Art. 24-octies (Attribuzione
di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
1. Ai sovrintendenti capo che abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito
uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
-
Lo
scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come
assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto
gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di
accesso ai ruoli superiori ".
Art.
3
-
All’articolo
3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le
seguenti modifiche:
-
al
comma 5, capoverso, all’articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
-
al
comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalità
stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità
stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter";
-
al
comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di
cui all’articolo 52, primo comma, della legge 1° aprile 1981, ,
n.121", sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
di studio di cui all’articolo 27-bis, comma 1, lettera d)";
-
il
comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Con regolamento
del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.".
-
al
comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis (Nomina a vice
ispettore di polizia)
-
L'assunzione
dei vice ispettori di polizia di cui all’articolo 27, comma 1,
lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
-
godimento
dei diritti politici;
-
età
stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
-
idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400;
-
diploma
di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario;
-
qualità
morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Al
concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto
dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato
con almeno tre anni di anzianità
-
di
effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in
possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
-
A
parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall’ordinamento vigente.
-
Al
concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze
armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto
non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione
-
I
vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per la nomina a
vice ispettore di polizia)
-
Ottenuta
la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso
l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi,
preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di
pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attività investigativa.
-
Durante
il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per
l’assegnazione a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
-
Gli
allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità
al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli
esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono
nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneità è
espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
-
Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
-
Gli
allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non
possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo
successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento
per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente
non superiore a due mesi.
-
I
vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per
compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
-
Con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.
"Art. 27-quater (Dimissioni
dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
-
Sono
dimessi dal corso di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), gli
allievi vice ispettori che:
-
a)
non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al
servizio di polizia;
b)
dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono
stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni
anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso o da
infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual
caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneità.
-
Gli
allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre
novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal
lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
-
Sono
espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili
con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
-
I
provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
-
La
dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente
dai ruoli della Polizia di Stato.
"Art. 27-quinquies (Emolumento
pensionabile)
1. Ai vice ispettori che abbiano
compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che,
nell’anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al
livello retributivo superiore.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
-
dopo
il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Dopo l’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è
inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento
pensionabile)
1. Agli ispettori che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due
anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al
livello retributivo superiore.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.".
-
al
comma 8, primo capoverso, all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole
"mediante scrutinio per merito comparativo" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito
assoluto";
-
al
comma 8, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:
"Art. 31.1 (Clausola di
salvaguardia economica per gli ispettori capo)
-
Agli
ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella
qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in
carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di
esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente, che
abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non
inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel
biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della
deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo
alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico
previsto per il personale della qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con
effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
-
Il
trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore.".
-
al
comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l’articolo 31-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 31-ter (Attribuzione di
uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza)
1. Agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di
effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo,
fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."
"Art. 31-quater (Ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto
commissario")
-
Fermo
restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all’articolo 31-ter, possono partecipare ad una
specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono
un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto
commissario".
-
E’
escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel
triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a
"ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.
-
Per
il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una
sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma
1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
-
L’attribuzione
dell’ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto
retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1°
gennaio di ogni anno.
-
Le
modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1,
l’individuazione dei titoli valutabili, la composizione della
commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a
ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria
finale sono determinati con decreto del Ministro dell’interno.
-
Agli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
"sostituti commissari", possono essere attribuite,
nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, le
funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui,
oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del
ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
individuati gli uffici nell’ambito dei quali possono essere
affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di
particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26,
comma 5."
"Art. 31-quinquies
(Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli
articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all’atto dell’accesso
al livello retributivo superiore.".
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