IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 34
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il
recepimento della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa
contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la
legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n.
903;
Visto il decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1969, n. 1335; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'll ottobre 1996;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari
opportunità e per la solidarietà sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di
lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2 - Linee direttrici
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni e integrazioni sono recepite le linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la
valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici
di cui all'articolo I e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro,
la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con
l’attività svolta dalle predette lavoratrici.
- Con la stessa procedura di cui al comma l. si provvede ad adeguare ed
;integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma I, in
conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione
dell'Unione europea.
Art. 3 - Divieto di esposizione
- I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all’articolo 3, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971 n.1204, includono anche tutti quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro
che sono indicati nell’allegato II.
Art. 4 - Valutazione e informazione
- Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, primo comma, della legge
30 dicembre 1971, n, 1204, come integrato dall’articolo 3, e fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti
della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all’articolo 1,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato 1 nel rispetto delle linee
direttrici stabilite con i decreti di cui all’articolo 2, individuando le
misure di prevenzione e protezione da adottare.
- L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed
integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al
comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5 - Misure di protezione e di prevenzione
- Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1,
rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui
all’articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
- Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile
per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto
stabilito dall’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta
all’ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai
fini di quanto stabilito dall’articolo 5, primo comma, lettera c) della legge
n.1204 del 1971.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei
casi di divieto sanciti dall’articolo 3, primo comma, della legge n.1204 del
1971, come integrato dall’articolo 3.
- L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la
sanzione di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n.1204 del 1971.
Art. 6 - Lavoro notturno
- In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all’articolo 1
restano ferme le vigente disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali.
Art. 7 - Esami prenatali
- Le lavoratrici gestanti di cui all’articolo 1 hanno diritto a permessi
retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l’orario di lavoro.
- Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano
al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione
degli esami.
Art. 8 - Aggiornamento allegati
- Con la procedura di cui all’articolo 2, comma1, possono essere modificati
o integrati gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 in conformità alle
modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9 Disposizioni finali
- Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme
le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971,
n.1204, nonché da ogni altra disposizione in materia. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1996
SCALFARO
Prodi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Bindi, Ministro della
sanità
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
Finocchiaro, Ministro per le pari opportunità
Turco, Ministro
per la solidarietà sociale
(gli allegati sono recuperabili sulla G.U.
n.299 21-12-1996)