SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000,
N. 334, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

VISTO l’articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

ACQUISITI i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle Finanze;

EMANA
Il seguente decreto legislativo

Art. 1

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 22 sono inseriti i  seguenti:

Art.22-bis
 (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari)

  1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

    1. nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;

    2. nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

  2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine di ruolo.  Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.

  3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulle dotazioni organiche di cui all’articolo 24, comma 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.

Art.22-ter
 (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)

  1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23, agli scrutini  e ai concorsi di cui all’articolo 7, comma 1,  per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.”.

Art. 2

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

Art.28-bis
(Collocamento in disponibilità a domanda)

  1. I destinatari delle disposizioni dell’articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell’ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell’articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest’ultimo articolo, purché:

    1. abbiano raggiunto un’età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

    2. abbiano compiuto sessantatré anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

  2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d’ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell’articolo 27, commi 3 e 4.

  3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.”.

Art. 3

  1. Al capo II del titolo II, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell’articolo 38 sono inseriti i seguenti:

Art.37-bis
(Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici)

  1. Il personale del ruolo dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

    1. nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;

    2. nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.

  2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine di ruolo.  Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.

  3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.37-ter
(Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)

  1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

  2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica.

  3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

Art. 4

  1. Al capo II del titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell’articolo 53 sono inseriti i  seguenti:

Art. 53-bis
(Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici)

  1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

    1. nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;

    2. nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.

  2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine di ruolo.  Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1 lettera b) conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.

  3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 53-ter
(Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)

  1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 54, agli scrutini  e ai concorsi di cui all’articolo 49, comma 1,  per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.

Art. 5

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 54 è inserito il seguente:

Art. 54-bis
(Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei direttivi medici)

  1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l’accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

  2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.

Art. 6

  1. Al Titolo IV del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell’articolo 56, è inserito il seguente:

Art. 55-bis

  1. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto”.

  2. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 65 è inserito il  seguente:

Art. 65-bis
 (Emolumento pensionabile)

  1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto o qualifiche corrispondenti, con un’anzianità complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un’anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita.

  2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all’atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall’articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a “buono” e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione. 

  3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3.

  4. Al personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi degli articoli 22-bis, 37-bis e 53-bis, nelle qualifiche di commissario capo, di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti, l’emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:

    1. al personale con una anzianità complessiva di servizio nel ruolo di appartenenza inferiore a dieci anni l’emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita;

    2. al personale con un’anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno dieci anni l’emolumento pensionabile complessivo di lire 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita.

  5. L’emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.

Art. 8

  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

    1. all’articolo 2:

      1. prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale.”;

      1. il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Nulla è innovato per quanto attiene all’equiparazione, nell’ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.”;

    1. all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.”;

    1. all’articolo 4, comma 6, sono soppresse le parole: “e i programmi”;

    2. all’articolo 7:

      1. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.”;

      1. al comma 4 sono soppresse le parole “e i programmi”;

    1. all’articolo 17, al comma 4 sono soppresse le parole “e i programmi” ;

    2. all’articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.”

    1. All’articolo 23 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4.”;

    1. all’articolo 24:

      1. al comma 1 è soppressa la parola “annualmente” e le parole “dell’anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di ogni anno”;

      2. al comma 3 le parole “per i rispettivi concorsi dell’anno successivo.” sono sostituite dalle seguenti: “per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.”;

    2. all’articolo 25, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà.”;

    3. all’articolo 31:

      1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.”;

      1. al comma 4 le parole “e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.” sono sostituite dalle seguenti: “gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.”;

    1. all’articolo 32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell’esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.

"3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono ridotti della metà.";

    1. all’articolo 34:

      1. al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole “posti disponibili” aggiungere le seguenti: “in ciascun ruolo”;

      2. al comma 1, lettera a), dopo le parole “Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del” aggiungere la seguente: “corrispondente”.

      3. Al comma 1, lettera b), dopo le parole “mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale” sono aggiunte le seguenti: “del corrispondente ruolo”;

      4. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.”;

    1. all’articolo 35, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.”;

    2. all’articolo 37:

      1. al comma 1 le parole “si applicano gli articoli 13 e 27.” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano gli articoli 13, 27 e 28-bis.”;

      2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. L’articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.

    3. all’articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici.”;

    1. all’articolo 39, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.

1-ter Nell’ambito del  contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l’anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449 e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”;

    1. all’articolo 41, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà.”;

    1. all’articolo 42:

      1. al comma 1, dopo le parole “nel limite dei posti disponibili” inserire le seguenti: “al 31 dicembre di ogni anno”;

      2. dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59.”;

    1. all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2.                  Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

    1. all’articolo 47, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6. 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono ridotti della metà.”;

    1. all’articolo 49, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) dello stesso comma.”;

    1. all’articolo 53, al comma 1, le parole “gli articoli 13 e 27.” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.”;

    2. all’articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici.”;

    1. all’articolo 68, comma 3, al terzo capoverso, le parole “all’allegata tabella 6 di equiparazione e,” sono sostituite dalle seguenti: “alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e,”;

    2. all’articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“ 1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

      1. gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

      2. gli articoli 34, 35, 36 e 37 del  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 337;

      3. gli articoli 9, 10, 12 e 13 del  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 338.”;

    1. alla tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente superiore medico è soppressa alla fine la parola “periferico”.

Art. 9

  1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 8.385 milioni di lire per l’anno 2001, 11.109 milioni di lire per l’anno 2002 e 11.174 milioni di lire per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 50, comma 9, della 23 dicembre 2000, n. 388.