TITOLO I

(ACCORDO NAZIONALE QUADRO)

 Articolo 1

(Ambito di applicazione - Validità)

 1.    Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, ivi compreso quello delle sezioni di polizia giudiziaria, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 2001.

 2.    Le disposizioni contenute nel presente accordo restano in vigore fino a quando non interverrà il nuovo accordo nazionale quadro.

 TITOLO II

(PRINCIPI GENERALI PER LA DEFINIZIONE

DEGLI ACCORDI DECENTRATI)

Articolo 2

(Contrattazione decentrata)

 1.    La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996.

 2.       Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254 e dal presente accordo, relativamente alle seguenti materie:

        a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

       b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

       c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

d)   misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

e)   gestione ed applicazione di quanto previsto dal 5° comma lettera a) dell’articolo 23 del D.P.R. 254/99.

 3.    Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso oneri finanziari   aggiuntivi   rispetto   a   quanto  previsto  nell'Accordo

       Nazionale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254. 

4.    Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, gli uffici competenti applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

 Articolo 3

(Procedimento) 

1.    Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996 o dei loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale del 17 febbraio 1999 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle OO.SS., purché la richiesta venga fatta in data antecedente a quella fissata per la prima riunione. 

2.    Possono essere delegati a presiedere la delegazione di parte pubblica solo i dipendenti destinati ad assumere la direzione degli uffici in caso di assenza dei titolari ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782. 

3.    Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

4.    Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dai titolari degli uffici interessati e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali di cui al 1° comma che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle OO.SS. nella provincia, o, nel caso in cui gli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito con DPR 16/3/1999, n. 254 nell’ambito della provincia non raggiungano tale percentuale, gli accordi decentrati sono efficaci se sottoscritti dal 60% del totale degli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n, 254 nella provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata. 

5.    Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, il presidente della delegazione di parte pubblica e le segreterie provinciali periferiche partecipanti alla contrattazione forniscono rispettivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato ed alle corrispettive Segreterie Nazionali le adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa.  Il predetto Ufficio e le Segreterie Nazionali, sulla scorta delle informazioni ricevute, individuano ipotesi utili al raggiungimento dell'intesa.  Entro 10 giorni dalla ricezione delle ipotesi concordate, sono convocate nuove riunioni in sede locale per la sottoscrizione dell'accordo decentrato.  Qualora si registri l'impossibilità di raggiungere l'accordo e comunque quando non venga sottoscritto entro il termine di 30 giorni, le trattative proseguono presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata. 

6.       Copia degli accordi è consegnata alle OO.SS. partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli Uffici dipendenti. 

7.       Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della legge 241/1990.

Articolo 4

(Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati) 

I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata si incontrano con cadenza semestrale con i rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso. In fase di prima applicazione la verifica di cui all’articolo 2 comma 2 lettera e) è trimestrale.

La data dell'incontro deve essere comunicata dieci giorni prima alle predette organizzazioni sindacali, alle quali, su richiesta avanzata non oltre tre giorni prima della data dell'incontro stesso, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie in ordine alle materie oggetto di contrattazione decentrata. Dell’esito della verifica è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle OO.SS. e dell’Amministrazione. Copia dello stesso è consegnato alle OO.SS., partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta. 

Articolo 5

(Modifica degli accordi decentrati)

1.    Su richiesta del dirigente responsabile ovvero delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, possono, con l'assenso di tutte le parti che hanno sottoscritto l'accordo, essere avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche e/o integrazioni all'accordo decentrato precedentemente sottoscritto. 

2.    Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. 

3.    Le modifiche e/o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti almeno dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo oggetto di modifica. 

TITOLO III 

(ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO) 

Articolo 6

(Turni di servizio) 

1.    Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in materia di orario di lavoro settimanale.

2.    La scelta delle tipologie di turni di servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso. 

3.       L’adozione di orari per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi, non compresi nelle articolazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, resa necessaria per comprovate esigenze è assunta previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nel rispetto delle procedure in materia di informazione preventiva, ridotti i termini di cui all’art. 25 1° comma D.P.R. 254/99 a 7 giorni.

Le intese si perfezionano quando vengono sottoscritte dai titolari degli Uffici interessati e dall’organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle OO.SS. nella provincia, o, nel caso in cui gli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo recepito con DPR 16/3/1999 n. 254 nell’ambito della provincia non raggiungano tale percentuale, le intese sono efficaci se sottoscritte dal 60% del totale degli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254 nella provincia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si realizza l’intesa.

Per essere efficaci le intese dovranno essere approvate dalle parti che hanno sottoscritto il presente accordo entro 15 giorni dalla loro ricezione con le maggioranze, per la parte sindacale, riferite a livello nazionale, indicate al precedente alinea e con le procedure di cui all’alinea 1 del presente comma. 

4.    La pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed affissa all’albo dell’Ufficio, Istituto o Reparto entro le ore 13.00 del venerdì precedente. 

Articolo 7

(Servizi continuativi) 

1.       I servizi continuativi possono essere articolati nei seguenti quadranti giornalieri: 

a)            articolazione in 6 turni settimanali:

01-07, 07-13, 13-19, 19-01 oppure 00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato al presente accordo;

b)            articolazione in 5 turni settimanali (solo per quelli interni):

            22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto B) allegato al presente accordo. 

2.     Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto A) allegato al presente accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere dall'Ufficio o Reparto di appartenenza il luogo in cui dovrà svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato.  Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'Ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale. 

3.    In occasione di eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative che richiedono l'immediata modifica delle turnazioni programmate settimanalmente o mensilmente per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le esigenze stesse, i dirigenti responsabili dispongono gli adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai prospetti A) e B) allegati al presente accordo, informandone preventivamente senza particolari formalità i rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali fìrmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e fornendo le successive motivazioni scritte. 

4.    Nei casi in cui non si renda possibile effettuare tutti e quattro i quadranti giornalieri indicati nel prospetto A) allegato al presente accordo, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati, per esigenze specifiche, straordinarie e temporanee e per periodi predeterminati, di una o due ore in modo da coprire fasce orarie nelle quali maggiormente è richiesta la presenza della Polizia di Stato, nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione preventiva. Il turno 07/13 potrà essere anticipato di una sola ora ed il turno 19/01 o 19/24 potrà essere posticipato di una sola ora. Analoga possibilità vale per la turnazione prevista nel prospetto B) allegato al presente accordo, e con la possibilità di anticipare di una sola ora il quadrante 07/14. In ogni caso nessuna variazione potrà essere apportata per i quadranti notturni.

5.    Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo, nei turni 19-01 o 19-24 di cui al comma 1, lettera a), e nella giornata di rientro dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 01/07. 

6.       Ferme restando le tipologie di turni previste nel prospetto A) allegato al presente accordo, il cambio dei turni può essere disposto: 

a)     su richiesta scritta del personale interessato;

b)     d’ufficio per esigenze di servizio specificatamente motivate e comunicate entro cinque giorni alle OO.SS. che ne facciano richiesta, per un massimo di una volta a settimana e comunque per non più di una volta al mese relativamente al quadrante notturno. Per tale quadrante il cambio del turno di servizio può essere disposto in caso di assoluta necessità. Il dirigente dovrà ripristinare la turnazione originaria non appena possibile;

7.    Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, per il personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato nei servizi continuativi esterni, al fine di poter disporre di un maggior numero di servizi nei quadranti 07-13 e 13-19, la turnazione di cui al comma 1, previa programmazione settimanale, può essere variata prevedendo uno o più turni nei quadranti 07-13 e 13-19, fatti salvi, in ogni caso, i seguenti criteri: 

- il riposo settimanale deve essere effettuato dopo il turno 01/07 ovvero, ove non risulti possibile, dopo il turno 07/13;

- dopo il riposo settimanale deve essere previsto il turno 19/01; ove non risulti possibile, per inderogabili esigenze di servizio il turno 13/19;

- il turno 01/07 deve essere effettuato dopo il turno 07/13;

- tra un turno e l'altro deve intercorrere un intervallo di almeno dodici ore;

-  nel caso in cui nella giornata successiva a quella di effettuazione del turno 01/07 non sia possibile consentire la fruizione del riposo settimanale, per i motivi di cui all’art. 63 della legge 121/81, il dipendente dovrà essere impiegato preferibilmente con orario 19/01 e con esclusione dell’orario 7/13.

Articolo 8

     (Servizi non continuativi) 

1.     I servizi non continuativi possono essere articolati: 

a)       articolazione in 6 turni settimanali: 

al)   sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14,10 e 13,50-20, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13,10 e 12,50-19, secondo aliquote fissate dal dirigente responsabile in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni;

a2) con orario 08-14, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, 07-13 (08-13, o 07-12, nella giornata di sabato) integrato da un rientro pomeridiano di 2 ore nella fascia oraria 14-20 (o 13-19);

a3) con orario 08-14,10 o 07,50-14,00. 

b)     articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. 

bl)  Con orario 08/16,30 con la previsione di un intervallo di un'ora per la consumazione del pasto. Il completamento dell’orario d’obbligo contrattuale si realizza riducendo di mezz’ora uno dei turni settimanali;

b2)  con orario 08/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07/13 integrata da due rientri di cui uno di quattro ore e l'altro di tre ore.  Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;

b3)  sulla fascia oraria 8.00/20.00 con turni 8.00/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07.00/13.00, integrata da due rientri di cui uno di 4 ore e l’altro di 3 ore. Il turno di rientro di 3 ore dovrà essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro antimeridiano e quello pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno un’ora per la consumazione del pasto. 

2.    Nelle ipotesi descritte al comma 1, il dirigente responsabile, al fine di assicurare la presenza in servizio anche nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale che, a turno, dovranno osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell’interessato, potranno essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato.  Trova comunque applicazione il disposto dell'artìcolo 63, comma 5, della legge I° aprile 1981, n.121. 

3.    Nei casi in cui personale addetto a servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari esigenze di servizio, in servizi continuativi, il personale medesimo non può essere utilizzato nel quadrante notturno qualora abbia precedentemente effettuato turno pomeridiano. 

4.    Per il cambio dei turni si applica quanto disposto all’art. 7. 

5.     Ai sensi dell’art. 16 2° c. del DPR 254/99, a decorrere dalla definizione dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001, gli orari di cui al presente articolo sono come di seguito determinati: 

a.      gli orari indicati sub comma 1 lettera a), a1) sono ridotti di 10 minuti e sono da intendersi 8.00/14.00 – 14.00/20.00 e 7.00/13.00 e 13.00/19.00;

b.     la tipologia di orario prevista sub comma 1 lettera a), a2) è soppressa;

c.      l’orario indicato sub comma 1 lettera a), a3) è ridotto di 10 minuti ed è da intendersi 8.00/14.00;

d.     l’orario indicato sub comma 1 lettera b), b1) è da intendersi 8,00/16,12;

e.      l’orario dei turni di rientro previsti sub comma 1 lettera b), sub b2) e b3) sono ridotti da 4 a 3 ore. 

6.      Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l’articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui al precedente art. 6 3° comma.

Articolo 9

(Orario flessibile) 

1.    L'orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.

       I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: 

a)   differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;

b)  anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno. 

       Il recupero del lavoro giornaliero non prestato deve avvenire: 

-      in un turno unico settimanale di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1°) o di 2 ore e 30 minuti (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 1° comma b2) nel caso di differimento o anticipo di 30 minuti;

-      in due turni settimanali di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1) oppure in due turni settimanali di cui uno di tre ore e l’altro di due ore e 30 (per l’ipotesi prevista all’art. 8 comma 2°) nel caso di differimento o anticipo di 60 minuti. 

       Nell’ipotesi sub a) il recupero può essere effettuato, ove l’orario di servizio lo renda possibile, nella medesima giornata lavorativa differendo di 30 o 60 minuti l’uscita al termine dell’intero turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà effettuato al termine dell’orario di lavoro previsto per la giornata.

Articolo 10

(Reparti Mobili) 

1.       Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 7 e 8. 

2.    L'orario d'obbligo contrattuale  del  personale  dei  Reparti  Mobili

      impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:       

       a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:

            6 ore e 10 minuti continuativi;

b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:

            7 ore e 18 minuti continuativi. 

3.    Per i servizi di ordine pubblico connessi ad eventi il cui inizio e termine non sono determinati dall'Amministrazione e la cui durata non è prevedibile, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati di un'ora in modo da assicurare l'adeguata copertura degli specifici servizi. 

4.    Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurata, almeno una volta ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la festività domenicale. 

5.    Ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 28/10/85 n.782 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e comunque almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

       Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende. 

6.     Ai sensi dell’art. 16 2 c. D.P.R. 254/99, a decorrere dalla definizione dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001 gli orari di cui al comma 2 lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, di 10 e 12 minuti. 

Articolo 11

(Reparti Volo) 

1.    Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e/o burocratico dei Reparti Volo, l'orario d'obbligo contrattuale può essere articolato: 

a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:

            nella fascia oraria 07.10-19.20 con turni 7.10-13.20 e 13.10-19.20, ovvero nella fascia oraria 7.30-19.40 con turni 7.30-13.40 e 13.30-19.40.

b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:

            nella fascia oraria 07-21 con turni 07-15.30 e 13.30-21.00, se-condo le modalità previste dalL'art.8, comma 2, lett. b). 

2.    Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal Dirigente, a presta-zioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'art. 13. 

3.     Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b) , al personale in servizio d'allarme che per esigenze operative fuori Reparto non può consumare il pasto, la relativa ora è compensata col trattamento per lavoro straordinario. 

4.     Allorquando presso i Reparti Volo il servizio di allarme coprirà l'intera giornata, lo stesso potrà essere articolato oltre che secondo le modalità previste dall'allegata tabella A anche nei turni 7-15.10, 15-23.10, 23-7.10 con la previsione di una giornata di riposo successiva allo smontante del turno notturno.  I turni della fascia antimeridiana e post meridiana devono prevedere l'interruzione di 1 ora per la consumazione del pasto, a turno, secondo aliquote stabilite dai dirigenti dei Reparti, in modo da assicurare la continuità del servizio, ferma restando la previsione di cui al comma 3. Nelle due ipotesi considerate, il completamento dell'orario d'obbligo settimanale si realizza prevedendo il prolungamento di uno dei turni settimanali di dieci minuti. 

5       Il personale che partecipa a servizi d'allarme che coprono l'intera giornata può essere impiegato, nei giorni in cui non è addetto ai servizi stessi, secondo la turnazione di cui al comma l; in tal caso il raggiungimento dell'orario obbligatorio si realizza o prevedendo che la prestazione dell’orario eccedente sia compensata con trattamento di lavoro straordinario o, in caso di incapienza del monte ore, riducendo adeguatamente il termine di uno o più turni non di allarme. Si applicano, con gli opportuni adeguamenti, i principi di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5 - 6- e 7. 

6       La turnazione di cui al precedente comma 4 sarà possibile solo presso quei reparti dove, durante la fascia oraria 23,00/7,00 il personale fisso di volo possa godere di un periodo di riposo in adeguati locali in attesa di eventuali impieghi operativi. 

7       Ai sensi dell’art. 16 2c. del D.P.R. 254/99, a decorrere dalla definizione dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001, gli orari di cui al presente articolo sono come di seguito determinati: 

a.      articolazione dei servizi prevista sub comma 1 letter a) è così sostituita “nella fascia oraria 7,10-19,10 con turni 7,10-13,10 e 13,00-19,10 ovvero nella fascia oraria 7,30-19,30 con turni 7,30-13,30 e 13,30-19,30”;

b.     l’articolazione dei servizi previsti sub comma 1 lettera b) è così sostituita “nella fascia oraria 07.00-21,00 con orari 07.00-15,18 e 13,42-21.00, secondo le modalità previste dall’articolo 8 2c., lettera b)”;

c.      gli orari indicati sub comma 4 sono da intendersi 7.00-15.00; 15.00-23.00, 23.00-07.00. 

Articolo 12

(Banda musicale) 

1.    L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato: 

a)            personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,45 con possibilità di accorpare tali periodi ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi.  Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale;

b)            personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva lo stesso orario del personale della Scuola Tecnica. 

2.       In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione: 

a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;

b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale;

c)     il periodo compreso tra la partenza ed il rientro in sede. 

In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero. 

3.    Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire come lavoro straordinario.  Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore. Qualora il servizio ha termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario. 

4.    Le attività concertistiche in pubblica piazza o in ambienti chiusi, come teatri etc. , debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.

TITOLO IV

(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE

DI TURNI DI LAVORO STRAORDINARIO)

 Articolo 13

(Straordinario programmato) 

1.    Presso gli Uffici, Reparti ed Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 

2.    I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario;

b)             nei turni di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione;

c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche;

d) ciascun dipendente non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di 2 volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;

e) i turni di lavoro straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione;

f)  il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo, ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni. 

3.    Ai sensi dell'articolo 27, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, i dirigenti responsabili si incontrano, con cadenza trimestrale, con le segreterie provinciali di cui al comma 2, anche a richiesta delle stesse, per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario.  La data dell'incontro deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alle predette Organizzazioni Sindacali, alle quali, su richiesta avanzata non oltre due giorni prima della data dell’incontro, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di confronto.       Qualora in sede di confronto si registri una diversa valutazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, queste ultime, tramite le ri-spettive strutture nazionali, sottopongono la questione all'Ammi-nistrazione centrale per un apposito esame, che dovrà concludersi entro 30 giorni.

       Nel corso dell'incontro potranno essere esaminati, a richiesta delle OO.SS., gli ordini dei servizio, ed acquisiti quelli oggetto di eventuali contestazioni. 

TITOLO V

(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE

DI TURNI DI REPERIBILITA’)

Articolo 14

(Reperibilità) 

1.    Oltre quanto previsto dall’art. 64 della legge 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2° lettera e) e 25 del DPR 254/99, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizio trimestrali previe intese con le segreterie indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, secondo le procedure di cui al precedente art. 6 3° comma e nel rispetto di quanto indicato dall’art. 19 2° comma lettera a), sulla base dei seguenti criteri.           

a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;

b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;

c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto;

d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il perso-nale;

e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;

2.    All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata. 

3.    Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. 

4.    Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate nell’articolo 18 del presente Accordo.

TITOLO VI

(CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL

RIPOSO COMPENSATIVO)

Articolo 15

(Riposo compensativo)

1.   Le  prestazioni  orarie  di lavoro  straordinario  effettuate possono      essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e  fruiti dal  dipendente  a  sua  richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l’eventuale diniego vanno formulate per iscritto. 

2.    Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa ri-ferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.

3.     Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario. 

4.    Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effet-tuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a di-sposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. 

5.    Le giornate di riposo compensativo di cui al comma precedente debbono inderogabilmente essere fruite a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo nel terzo mese, le richieste devono essere avanzate entro la fine del secondo mese. 

6.    La fruizione del riposo compensativo di cui al comma quattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe.  A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale. 

7.    Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. Si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva esclusivamente in caso di modifica dei criteri indicati in quella precedente.

TITOLO VII

(CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE)

Articolo 16

(Formazione e aggiornamento professionale)

1.    Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto  del   Presidente      della   Repubblica   31  luglio  1995,  n. 395,  ciascun   dipendente    dispone ogni anno di: 

a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;

b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale. 

2.    I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di: 

a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;

b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico  interesse. 

3.    Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di specifico interesse. 

4.     L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 lu-glio 1995, n.395. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà contestualmente, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province.  Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio.  La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento. 

5.    La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie. 

TITOLO VIII

(INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' GESTIONALI

DEGLI ENTI DI ASSISTENZA DEL PERSONALE) 

Articolo 17

(Assistenza del personale) 

L’Amministrazione si impegna a procedere, entro il 31/7/2000 alle opportune modifiche dello Statuto del “Fondo di Assistenza del Personale della Polizia di Stato” approvato con DPR 9 maggio 1968 n. 923, al fine di prevedere idonee forme di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Polizia di Stato.

TITOLO IX 

(FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI)

ART. 18 

       Il fondo, istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 16/3/1999 n. 254, è alimentato dalle seguenti risorse da intendersi al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali: 

a)       quanto a lire 37.574.100.000 (lire trentasettemiliardicinque-centosettanquattromilionicentomila) quale propria quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,80% di cui all’art. 2 della legge 23/12/1998 n. 449;

b)      quanto a lire 7.107.000.000 (lire settemiliardicentosettemilioni) quale propria quota di pertinenza, derivante dalla riduzione del 2% degli stanziamenti relativi ai compensi per l’anno 2000, per lavoro straordinario;

c)       quanto a lire 12.879.000.000 (lire dodicimiliardiottocento-settantanovemilioni) concernenti la propria quota di pertinenza dello stanziamento finalizzato alla remunerazione della presenza qualificata. 

ART. 19

(fattispecie applicative) 

1.    Le risorse di cui all’art. 18 sono destinate a remunerare le seguenti prestazioni:

       a)     reperibilità;

b)  intervento per attività in servizio di reperibilità;

c)   cambio turno;

d)  impiego in turni esterni per controllo del territorio;

e)   produttività collettiva;

f)    servizi resi in alta montagna.                       

2.    Gli accordi per la disciplina delle prestazioni previste sub b) vengono assunti nel rispetto dei seguenti criteri: 

a)       le parti procederanno, con le modalità indicate nell’art. 3 del presente Accordo, alla identificazione degli Uffici, rispetto alle attività dei quali si rende necessario il ricorso agli istituti di cui innanzi;

b)      rimane di esclusiva competenza del dirigente la determinazione del numero giornaliero dei dipendenti oggetto del presente accordo da impiegare e la valutazione delle esigenze di servizio cui far fronte mediante il ricorso ai suddetti istituti nei limiti di quanto previsto negli artt. 7, 8, 14, 20 e 21 del presente Accordo. 

3.    Per le verifiche si applica quanto disposto dall’art. 4 del presente Accordo. 

4.    In caso di mancato accordo si applica il disposto di cui all’art. 26 del presente Accordo. 

ART. 20

(compenso per attività di intervento) 

            Al personale collocato in reperibilità, in caso di effettivo intervento sul posto di lavoro, per l’espletamento di attività di servizio, oltre l’indennità prevista dall’art. 14 del presente accordo, compete un compenso nella misura di 19.000 lire lorde. La prestazione connessa all’intervento non può superare la durata dell’orario ordinario di lavoro e deve essere retribuita come lavoro straordinario ovvero commutata in riposo compensativo con le modalità di cui all’art. 15, fatta salva in ogni caso la corresponsione sia dell’indennità di cui all’art. 14 che del compenso previsto nel presente articolo. 

ART. 21

(Cambi di turno) 

1.     Per cambio di turno si intende la variazione del turno di servizio, disposto d’ufficio rispetto al turno di servizio risultante dalla pianificazione degli orari settimanalmente disposta. Al personale, nei confronti del quale è disposto il cambio del turno compete un compenso nella misura di 13.000 lire lorde. 

2.     Ai dipendenti in forza ai reparti mobili ed effettivamente impiegati negli stessi, compete un compenso annuo lordo nella misura di lire 830.000 per ciascun dipendente.

Lo stesso personale è sottratto alla disciplina prevista dagli artt. 7, 6° comma lettera b) e 8, 4° comma del presente accordo.

In caso di trasferimento il compenso è corrisposto in proporzione al numero dei giorni di servizio prestati presso il reparto. 

ART. 22

(Impiego in turni continuativi per il controllo del territorio) 

1.     Il compenso previsto dal presente articolo compete ai dipendenti impiegati in servizi stabilmente organizzati nell’arco delle 24 ore, anche se occasionali. 

2.     Per attività stabile si intende quella programmata secondo le tipologie adottate negli allegati A e B del presente Accordo Nazionale Quadro limitatamente a turni di servizio 19/01 (o 18/24 o 19/24) e 01/07 (o 00/06 e 00/07) e 22/07. Per il turno 22/07 compete la stessa indennità prevista per il turno 01/07 (o 00/06 o 00/07). Il compenso compete nelle misure di seguito indicate: 

a)     per i turni 19/01 (o 19/24 o 18/24) 5.000 lire lorde;

b)     per i turni 01/07 (o 00/07 o 00/06) e 22/07 10.000 lire lorde. 

3.   Il compenso è cumulabile anche con l’indennità prevista dall’art. 12 comma 1 del D.P.R. 254/1999 e la sua attribuzione decorre dal 1° gennaio 2000. 

4.  Sono da intendersi addetti ai servizi per il controllo del territorio sia i dipendenti impiegati nei servizi esterni ivi compresi quelle destinati alla vigilanza fissa, ma con esclusione dei servizi interni, che quelli addetti alle sale operative.

ART. 23

(Produttività collettiva e servizi in alta montagna) 

1.       Gli stanziamenti del fondo, non utilizzati possono costituire dotazione del fondo stesso per l’anno successivo, quali residui. 

2.       L’attribuzione e la gestione delle risorse indicate alle lettere a) b) e c) dell’art. 19 è trimestrale; 

3.    Nel periodo di prima applicazione, l’utilizzazione degli istituti di cui all’art. 19 è sottoposta ad una sperimentazione della durata di mesi 6. Entro un mese dal decorso di tale termine saranno verificate, in un incontro con le OO.SS. firmatarie del presente accordo che non può comportare oneri aggiuntivi sia la rispondenza degli istituti alle necessità di servizio che la loro compatibilità economica con gli stanziamenti previsti dal fondo. 

4.     L’attribuzione del compenso previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 decorre dal 1° gennaio 2000. 

5.    Le organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e il Dipartimento della P.S. rinviano ad un successivo incontro, da tenersi entro la fine del corrente anno, la individuazione dei criteri, delle modalità e dei compensi per la definizione di progetti relativi alla produttività e ai servizi resi in alta montagna.

TITOLO X

(COMPITI E MODALITA’ DI DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA)

Articolo 24

(Rappresentanti per la sicurezza) 

1.    In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali.  Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici. 

2.    Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue: 

a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti. 

3.    I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni. 

4     Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante.  Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro. 

5.    Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi.

       Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. 

6.    La consultazione del rappresentate per la sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività.  Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto delle consultazioni.

       Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto. 

7.    I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione se-condo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

       Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà: 

-            conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

-            conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di precauzione e protezione;

      -            metodologie sulla valutazione del rischio;

-            metodologie minime delle comunicazioni. 

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale. 

8.    Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto. 

9.    Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.

TITOLO XI

(NORME DI GARANZIA
VERIFICA ACCORDO NAZIONALE QUADRO) 
Articolo 25

norme di garanzia 

1.       Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente accordo quadro siano rilevate in sede centrale o periferica violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all’art. 22 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al successivo comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data comunque conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione. 

2.       La commissione di cui al 1° comma è presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito con D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.


Articolo 26

(Verifica) 

Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, l'amministrazione indice, almeno una volta l'anno, a livello centrale, un apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.