LEGGE
8 marzo 2000, n.53 La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I Art.
1. (Finalita') 1.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante: 1.
Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a
predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo
II Art.
3. (Congedi dei genitori). 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal
2.
L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal
seguente: Art.
7. - 1. Nei
primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della b)
al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi; c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi. 2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla 3.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e'
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il 4.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresi', di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' 5.
I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi 3.
All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al 4.
L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal
seguente: 2.
Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1,
ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta: a)
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, e'
coperto da contribuzione figurativa; b)
fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante 3.
Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, e' dovuta:
a)
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa; b)
successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita'
previste dal comma 2, lettera b).
4.
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), e' determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo. 5.
Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni 5.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra
sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, puo' essere esercitato nei primi tre
anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle
lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e
familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di 2.
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le 3.
I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende 4.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio Art.
5. (Congedi per la formazione). 1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i 2.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
3.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata
infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo
decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo
di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro,
da' luogo ad interruzione 4.
Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di
fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di
differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i
termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni. 5.
Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, Art.
6. (Congedi per la formazione continua). 1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione puo'
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto
previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e
successive modificazioni. 2.
La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente
articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalita'
di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai 3.
Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o
territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso 4.
Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che,
sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote Art.
7. (Anticipazione del trattamento di fine rapporto). 1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del
codice civile, il trattamento di fine rapporto puo' essere 2.
Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive 3.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma
1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta' di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al
datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla
data prevista per il pensionamento.
Capo
III FLESSIBILITA' DI ORARIO Art.
9. (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). 1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata una quota fino a lire
40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi
contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita', ed in
particolare:
a)
progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in b)
programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo; c)
progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le pari
opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui al comma 1.
Capo
IV ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA
PATERNITA' Art.
10. (Sostituzione di lavoratori in astensione). 1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente
legge, puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva. 2.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli
articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati
dalla presente legge, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per
cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al
compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento. 3.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso di maternita'
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un
periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al
comma 2. Art.
11. (Parti prematuri). 1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "Qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del Art.
12. (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria). 1.
Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il
seguente: 3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, provvede, Art.
13. (Astensione dal lavoro del padre lavoratore). 1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti: "Art.
6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte 2.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1
presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle 3.
Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6
e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni. 4.
Al padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1
del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. Art.
6-ter. - 1. I
periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e successive modificazioni, e i a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b)
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente". Art.
14. (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri). 1.
I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti
ai corpi di polizia municipale. Art.
15. (Testo unico). 1.
Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a)
puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b)
esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni; c)
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche d)
esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore; e)
esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito f)
esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico. 2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal
Consiglio dei ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e'
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione. 3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto Art.
16. (Statistiche ufficiali sui tempi di vita). 1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso
informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della Art.
17. (Disposizioni diverse). 1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella
stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta
di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresi' diritto di essere 2.
All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Al
termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4
della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva
ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra
ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di eta' del bambino; hanno altresi' 3.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge. 4.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente
legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903. Art.
18. (Disposizioni in materia di recesso). 1.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di
cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' 2.
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata
dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro. Capo
V MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 Art.
19. (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap). 1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa"; b)
al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse; c)
al comma 6, dopo le parole: "puo' usufruire" e' inserita la
seguente: "alternativamente". Art.
20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap). 1.
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si
Capo
VI NORME FINANZIARIE Art.
21. (Copertura finanziaria). 1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, 2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
Capo
VII TEMPI DELLE CITTA' Art.
22. (Compiti delle regioni). 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi 2.
Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, 3.
Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in
materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di
4.
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e
5.
Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano: a)
criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici b)
i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari; c)
criteri e modalita' per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la 6.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze. 1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
secondo le modalita' stabilite dal presente capo, nei tempi indicati
dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.
In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta. 3.
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare
le disposizioni del presente capo in forma associata. Art.
24. (Piano territoriale degli orari). 1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato
"piano", realizza le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), ed 2.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui e' assegnata la competenza in materia di
tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 3.
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata. 4.
Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti 5.
Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualita' della vita cittadina degli orari di
lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei
servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, delle attivita' commerciali, ferme restando
le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto 6.
Il piano e' approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed
e' vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione
dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano e'
attuato con ordinanze del sindaco. 1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano: a)
il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2; b)
il prefetto o un suo rappresentante; c)
il presidente della provincia o un suo rappresentante; d)
i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti; e)
un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano; f)
rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e g)
rappresentanti sindacali dei lavoratori; h)
il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita'
presenti nel territorio; i)
i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche'
i rappresentanti delle aziende ferroviarie. 2.
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. 3.
In caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o di
gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco puo'
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari. 4.
Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui
al comma 3. 5.
I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la Art.
26. (Orari della pubblica amministrazione). 1.
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere 2.
Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, puo' prevedere
modalita' ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione. 3.
Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione deirelativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli
orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa piu'
brevi e percorsi piu' semplici per l'accesso ai servizi. Art.
27. (Banche dei tempi). 1.
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare
l'utilizzo dei servizi della citta' e il rapporto con le pubbliche 2.
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e Art.
28. (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta'). 1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che 2.
Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle citta', nel limite massimo di lire 3.
Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di
bilancio, nel quale confluiscono altresi' eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e 4.
I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per: a)
associazioni di comuni; b)
progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti
bacini di utenza; c)
interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2. 5.
La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il 6.
Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione
sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'. 7.
All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. La
presente legge munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data
a Roma, addi' 8 marzo 2000 CIAMPI LAVORI
PREPARATORI Camera
dei deputati (atto n. 4624): Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro per la
solidarieta' sociale (Turco) il 3 marzo 1998.
Assegnato
alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 31 marzo 1998, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XII.
Esaminato
dalla XI commissione il 25 giugno; 24 e 30 settembre 1997; 15, 22 e 28
aprile; 27 maggio; 2, 24 e 30 giugno; 17 e 24 settembre 1998; 25
febbraio; 3, 4, 11 e 16 marzo; 8 e 14 aprile; 6, 12 e 27 maggio; 2
giugno 1999. Relazione
scritta annunciata il 3 giugno 1999 (atti numeri 259, 599, 734, 833,
896, 1170, 1363, 1938-ter, 2207-bis, 2208, 2696, 2838, 3385, 3685, 3871,
4624 e 5287/A - relatore on. Cordoni). Esaminato
in aula il 3 giugno; 6 e 12 ottobre 1999 e approvato il 13 ottobre 1999
in un testo unificato con numeri 259 (Pozza ed altri); 599 (Cordoni ed
altri); 734 (Martinat ed altri); 833 (Trantino); 896 (Nardini ed altri);
1170 (Di Capua ed altri); 1363 (Gambale); 1938-ter (Mussi ed altri);
2207-bis (Cordoni ed altri); 2208 (Cordoni ed altri); 2696 (Schmid ed
altri); 2838 (Barral e Balocchi); 3385 (Saonara); 3685 (Bergamo); 3871
(Prestigiacomo ed altri) e 5287 (Nardini ed altri). Senato
della Repubblica (atto n. 4275):
Assegnato
alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 ottobre 1999,
con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a e 13a, della
commissione speciale in materia di infanzia (in data 21 ottobre 1999) e
della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato
dalla 11a commissione il 23, 24, 25 e 30 novembre; 1o dicembre 1999. Relazione
scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atti numeri 4275, 115, 192, 345,
1000 e 1179/A - relatore sen. Ornella Piloni). Esaminato
in aula il 16 dicembre 1999; 18, 19 e 20 gennaio 2000 e approvato, con
modificazioni, il 25 gennaio 2000. Camera
dei deputati (atto numeri 259, 599, 734, 833, 896, 1170, 1363, 1938-ter,
2207-bis, 2208, 2696, 2838, 3385, Assegnato
alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 28 gennaio 2000, con
parere della commissione V. Esaminato
dalla XI commissione il 2 febbraio 2000. Esaminato
in aula il 15 febbraio 2000 e approvato il 22 febbraio 2000. NOTE Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica Note
all'art. 3:
-
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle
lavoratrici madri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 1972, n. 14. Il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni del
presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste,
che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui
agli articoli 2, 4, 6 e 9. Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le
norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9. Il
diritto di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non
ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 e al comma
2 dell'art. 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1o gennaio
2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'art.
7 e dal comma 2 dell'art. 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Sono
fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione". -
La legge 29 dicembre 1987, n. 546 recante: "Indennita'
di maternita' per le lavoratrici autonome", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1988, n. 4.
-
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968,
n. 23. Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente
fatti, stati o qualita' personali che siano a Quando
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese
di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". -
Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1204/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10. - Il datore
di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e'
inferiore a sei ore. I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non
comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice
voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido,
istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela
del lavoro delle donne. Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2,
lettera b), dell'art. 15. In
caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
-
La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante:
"Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1962, n. 229.
Il
testo dell'art. 13 e' il seguente: "Art. 13. - Ferme restando le
disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare
contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione
ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita
vitalizia riversibile pari alla
La
corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote
di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento,
dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini
del calcolo della rendita. La
rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in
caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a
tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il
datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal
presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la
misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il
lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli
stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento
del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione
indicate nel comma precedente. Per
la costituzione della rendita', il datore di lavoro, ovvero il
lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma,
deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva
matematica calcolata in base alle tariffe che sarano all'uopo
determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Nota
all'art. 5: -
La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
1970, n. 131. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10
(Lavoratori studenti). - I lavoratori studenti, iscritti e fequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di
lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Note
all'art. 6: -
La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione". Il testo dell'art. 17 e'
il seguente: "Art.
17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo di
assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed
elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di
formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche
comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche b)
attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso
generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con
le imprese; c)
svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle
regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati; d)
destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei
lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in
costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di
lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in
uno o piu' fondi nazionali, articolati
e)
attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di
cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale; f)
adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o
esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche'
la ristrutturazione degli enti di formazione e la g)
semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti
definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
b)
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della pubblica
5.
Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
fmanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato
membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge. 6.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con
il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico
dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del
funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno
diritto i beneficiari". Note
all'art. 7:
-
Il testo dell'art. 2120, comma 8, del codice civile, e' il seguente:
"La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' a)
eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
-
Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 7, comma 4, e' il seguente: "4. L'iscritto
al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei
contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se'
o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), -
Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
si veda in nota all'art. 6. Note
all'art. 10: -
Per il titolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si veda in nota
all'art. 3.
-
Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, si veda in
note all'art. 11. - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204 del
1971 e' il seguente: "Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione
a)
nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza; b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c)
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo il disposto del precedente art. 3". -
Per il titolo della legge 29 dicembre 1987, n. 546, si veda in note
all'art. 3. Nota
all'art. 11:
-
Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra
la data presunta e la data effettiva del parto; c)
durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione
obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. Qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto". La
lavoratrice e' tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto". Nota
all'art. 12: -
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, sulla tutela delle lavoratrici madri", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72. Si riporta il testo
dell'art. 5: "Art. 5. - Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle,
sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e A)
quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori
pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti; B)
quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto; C)
quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre
malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
D)
i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui
all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E)
i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F)
i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro; G)
i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta'
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolannente
affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal
lavoro; H)
i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il
ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I)
i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense
vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro; L)
i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti
per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M)
i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze
tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura
del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N)
i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O)
i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di
ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Il
periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3
della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni,
puo' essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su
disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato
di salute dell'interessata. L'ispettorato del lavoro puo' ritenere che
sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3,
terzo comma, e dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi
siano periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di
lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie
in periodi di epidemia. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di
gravidanza dovra' essere presentato il piu' presto possibile. Ad ogni
modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti
dalle norme di tutela fisica, le quali pero' diventano operanti soltanto
dopo la presentazione di detto documento". Note
all'art. 13: -
La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell'art. 6 e'
il seguente:
"Art.
6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del
codice civile, possono avvalersi sempreche' in ogni caso il bambino non
abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di
eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera
c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico
relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le
stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi
dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra
entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e
sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di -
Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in
nota all'art. 3. -
Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971 e' il seguente: "Art.
6. - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli
articoli 4 e 5 della presente legge levono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle
ferie.". -
Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in nota
all'art. 3. Nota
all'art. 14: -
La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante "Coperture per le spese
derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di Polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 1990, n. 187, supplemento ordinario. Il testo del primo periodo
del comma 1, dell'art. 13 e' il seguente: Note
all'art. 17: -
Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1204/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2. - Le lavoratrici
non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4
della presente legge, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del
bambino.
Il
divieto di licenziamento non si applica nel caso: a)
di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per
la risoluzione del rapporto di lavoro; b)
di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine. Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente
articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e,
sempreche' non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, alla precedenza nelle Al
termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4
della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva
ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra
ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti". -
Per il titolo della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si veda in note
all'art. 13. Nota
all'art. 19:
-
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 33, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 33
(Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati. 6.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo'
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso. -
Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riportato
in nota all'art. 19. Note
all'art. 21:
-
Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale 21 gennaio
1998, n. 16), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52 (in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67) reca
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale". Il
testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Integrazione del Fondo
per l'occupazione). - 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la
spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al
relativo onere si provvede a)
quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno
1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b)
quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole".
-
Il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante:
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
settembre 1997, n. 207, e' il seguente: "Art. 1 (Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia
2.
Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Una quota pari al trenta per cento delle risorse del Fondo
e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La
ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il cinquanta
per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile a)
carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; b)
numero di minori presenti in presidi residenziali socioassistenziali in
base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c)
percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come
accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d)
percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della
soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; e)
incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia
minorile del Ministero di grazia e giustizia. 3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e
giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
4.
Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire 117
miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno
1998". Nota
all'art. 22:
-
Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, recante "Ordinamento delle autonomie
locali" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n.
135, supplemento ordinario, e' il seguente: Nota
all'art. 23: -
Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 22. Note
all'art. 24:
-
Il testo dell'art. 6 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 6 (Partecipazione
popolare). - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali
forme associative con il comune sono
2.
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3.
Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta di un
adeguato numero di cittadini. 4.
Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali".
-
Il testo degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,
supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 11 (Orario di apertura
e di chiusura). - 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico
degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel 2.
Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di
vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i
giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto
di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di
apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il
limite delle tredici ore giornaliere.
4.
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e
festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le
organizzazioni di cui al comma l, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5.
Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i
giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono
comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o
festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno".
2.
Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore
afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da
sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad
economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei
quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma
1".
"Art.
13 (Disposizioni speciali) . - 1. Le disposizioni del presente titolo
non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': le rivendite di
generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli
2.
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al
pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco
definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente
comma. 3.
I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle
peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di
vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di
esercizi di vicinato". -
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n.
30, supplemento ordinario.
-
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le 2.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI ed il presidente
Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM. 4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno". Nota
all'art. 28: -
Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante, "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo" e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente: "10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
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