Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 158, del 10 giugno). --Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. (*).

(*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del 25 giugno 1982.


Art. 1.
Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

1) ruolo dei direttivi medici;
2) ruolo dei dirigenti medici.

Il ruolo dei direttivi si articola nelle qualifiche di:

a) medico;
b) medico principale;
c) medico capo.

Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di:

a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico;
c) dirigente generale medico.

La dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici è fissata nella allegata tabella A, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate, le cui attribuzioni sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nella stessa tabella A è fissata la dotazione organica del ruolo dei direttivi medici. I profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici sono determinati secondo la procedura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 2.
Norme applicabili.

Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 3.
Attribuzioni.

I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento della idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative. A tal fine, nell'interesse del personale, il Ministro dell'interno potrà stipulare particolari convenzioni con le autorità sanitarie statali, regionali o locali; c) in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni; d) rilasciano certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; e) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; f) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; g) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza; h) fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; i) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4.
Attribuzioni particolari dei dirigenti.

Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere sanitario nell'ambito dell'ufficio di cui all'art. 5, lettera B, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I dirigenti superiori medici dirigono il servizio sanitario a livello centrale o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresì, funzioni ispettive. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonché gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

Art. 5.
Attribuzioni particolari dei direttivi.

Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonché ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico. Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonché agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo. Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto.

Art. 6.
Strutture sanitarie del Ministero dell'interno.

Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.

Art. 7.
Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.

Art. 8.
Incarichi temporanei.

I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio. I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

Art. 9.
Nomina a medico della Polizia di Stato.

La nomina a medico della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e della iscrizione all'albo professionale. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova.

Art. 10.
Corso di formazione.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo debbono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 11.
Dimissioni dal corso.

Per quanto attiene alla dimissione dal corso di formazione per la nomina a medico della Polizia di Stato, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 12.
Promozione a medico principale della Polizia di Stato.

La promozione alla qualifica di medico principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico che abbia compiuto almeno due anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 10.

Art. 13.
Promozione a medico capo della Polizia di Stato.

La promozione alla qualifica di medico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 14.
Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami previsto dal successivo art. 16 per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o tra dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 15.
Nomina a primo dirigente medico.

La nomina a primo dirigente medico si consegue mediante corso di formazione dirigenziale su materie di ordine specialistico e professionale, con esame finale, al quale è ammesso il personale con qualifica di medico capo oppure con almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo.

Art. 16.
Ammissione al corso di formazione dirigenziale.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili, alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami. Al concorso interno per titoli di servizio ed esami, è ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al precedente articolo che nell'ultimo quinquennio abbia riportato la qualifica di <<ottimo>>. Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo comma ed allegano la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso. Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore. Punti 25; b) qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alle sedi di servizio. Punti 10; c) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi di specializzazione che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato. Punti 7; d) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale. Punti 6; e) speciali riconoscimenti. Punti 2. L'esame consiste in: 1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale; 2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere. Le materie d'esame e la composizione della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi. Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito del concorso è considerato favorevole quando la valutazione non sia inferiore a 30 cinquantesimi. La valutazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. Il personale che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

Art. 17.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico.

La qualifica di dirigente superiore medico, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti medici che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia dello Stato. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 18.
Nomina a dirigente generale medico.

Il dirigente generale medico è nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 o tra i dirigenti superiori medico-legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 337.

Art. 19.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato: a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore del servizio sanitario a livello centrale; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il medico capo e il medico principale, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il medico della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della Polizia.

                                                                  Art. 20.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.

Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato: a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende o dal direttore del servizio medico a livello centrale nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente, sentito il capo dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

Art. 21.
Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato: 1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici; 2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici. Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle qualifiche di: a) medico; b) medico principale; c) medico capo. Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle qualifiche di: a) primo dirigente medico; b) dirigente superiore medico; c) dirigente generale medico.

Art. 22.
Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento.

Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituiti con l'art. 1. Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento. Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di <<richiamato in servizio temporaneo>> viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione. Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.

Art. 23.
Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento.

Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.

Art. 24.
Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento.

I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso.

Art. 25.
Criteri per l'inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di <<richiamato in servizio temporaneo>>, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sull'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

Art. 26.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di <<richiamato in servizio temporaneo>> sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici della Polizia di Stato: nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori generali medici; nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

                                                                      Art. 27.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici <<richiamati in servizio temporaneo>>.

I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino nella posizione di <<richiamato in servizio temporaneo>> sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici, conservando l'anzianità di grado.

Art. 28.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici.

Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici: nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi; nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi; nella qualifica di medico, il restante personale.

Art. 29.
Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato.

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di <<richiamato in servizio temporaneo>>, può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli isituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondenti indicati nei precedenti articoli 26 e 28.

Art. 30.
Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

Art. 31.
Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico.

Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583. I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 32.
Trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo. L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

Art. 33.
Congedi, aspettative e limiti di età.

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai limiti di età.

Art. 34.
Disposizione transitoria sul trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Art. 35.
Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 1610

XTAB Tabella A

Ruoli dei direttivi medici:
 Medico........................| |
n. 167 Medico principale.............|
 Medico capo................... n. 83

=========================================================================== Livello Posti di di Qualifica qualifica e Funzioni funzione di funzione --------------------------------------------------------------------- C Dirigente generale 1 Ispettore generale capo medico D Dirigente superiore 3 Ispettore generale, con- medico sigliere ministeriale aggiunto, dirigente di servizio sanitario

E Primo dirigente 25 Direttore di divisione, medico vice consigliere ministeriale, dirigente di servizio sanitario periferico

XTAB Tabella B

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

Qualifiche del personale della Qualifiche del personale Polizia di Stato che espleta dei ruoli professionali funzioni di polizia dei sanitari della Polizia di Stato -- --

Dirigente generale              Dirigente generale medico

Dirigente superiore             Dirigente superiore medico

Primo dirigente                   Primo dirigente medico

Vice questore aggiunto       Medico capo

Commissario capo              Medico principale

Commissario Medico         Vice commissario