Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 158, del 10 giugno). --

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (*).

(*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del 25 giugno 1982.


Titolo I
ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo I
Art. 1.
Istituzione dei ruoli.

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori tecnici;
2) ruolo dei collaboratori tecnici;
3) ruolo dei revisori tecnici;
4) ruolo dei periti tecnici;
5) ruolo dei direttori tecnici;
6) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nell'allegata tabella A.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresì, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

(*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del 25 giugno 1982.

Titolo I
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Capo I
Art. 2.
Norme applicabili.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nell'allegata tabella B.

Titolo I

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Capo II
Art. 3.
Ruolo degli operatori tecnici.

Il ruolo degli operatori tecnici è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

operatore tecnico;
operatore tecnico scelto.

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Capo II
Art. 4.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici.

Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive che richiedono conoscenze elementari nel ramo tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

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Capo II
Art. 5.
Nomina ad operatore tecnico.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo.

I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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Capo II
Art. 6.
Promozione ad operatore tecnico scelto.

La promozione ad operatore tecnico scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

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Capo III
Art. 7.

Ruolo dei collaboratori tecnici.

Il ruolo dei collaboratori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico principale;
collabratore tecnico capo.

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Capo III
Art. 8.

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici.

Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici svolge le stesse mansioni del personale del ruolo degli operatori tecnici, la cui esecuzione richieda conoscenze tecniche più approfondite e particolare perizia.

Le suddette mansioni possono, altresì, comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Il personale del ruolo dei collaboratori tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

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Capo III
Art. 9.
Nomina a collaboratore tecnico.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori tecnici vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli operatori tecnici scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

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Capo III

Art. 10.
Promozione a collaboratore tecnico principale.

La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di collaboratore tecnico che alla data dello scrutinio abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

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Capo III
Art. 11.
Promozione a collaboratore tecnico capo.

La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

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Capo III
Art. 12.
Corso di aggiornamento.

L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno 10 anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico principale alla data d'inizio del corso.

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Capo III
Art. 13.

Decorrenza della promozione.

La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo viene conferita agli idonei a decorrere da 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

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Capo IV
Art. 14.
Ruolo dei revisori tecnici.

Il ruolo dei revisori tecnici si articola in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice revisore tecnico;
revisore tecnico;
revisore tecnico principale;
revisore tecnico capo.

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Capo IV
Art. 15.

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici.

Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute.

Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito.

Collabora coi propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di impedimento o assenza.

Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale subordinato.

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Capo IV
Art. 16.
Nomina a vice revisore tecnico.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno 4 anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso;

b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso.

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Capo IV
Art. 17.
Concorso pubblico.

Il 50% dei posti disponibili di cui alla lettera b) dell'articolo precedente è riservato al personale dei ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Per l'ammissione al concorso di detto personale, si prescinde dal limite d'età.

La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalità previste dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni per le quali sono stati assunti. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, sono nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a frequentare un corso di applicazione pratica della durata di sei mesi. Gli allievi dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed ogni rapporto con l'Amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale viene restituito al ruolo di provenienza, nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

I vice revisori tecnici in prova, giudicati idonei alle prove teorico-pratiche conclusive del corso di applicazione sono nominati vice revisori tecnici. I vice revisori tecnici in prova, dichiarati non idonei in seguito al corso di applicazione, sono ammessi a ripetere il corso per non più di una volta, ed al termine sono ammessi nuovamente alle prove finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso ed il rapporto d'impiego è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

Le modalità dei corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

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Capo IV
Art. 18.

Promozione alla qualifica di revisore tecnico.

La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

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Capo IV
Art. 19.

Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale.

La promozione alla qualifica di revisore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i revisori tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

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Capo IV
Art. 20.

Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo.

La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2); ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

Titolo I

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Capo IV
Art. 21.

Modalità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori.

é in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori frequenti, anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.

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Capo V

Art. 22.
Ruolo dei periti tecnici.

Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico principale;
perito tecnico capo.

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Capo V
Art. 23.

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici.

E' in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.

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Capo V
Art. 24.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici.

Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati e attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

Lo stesso personale può essere preposto alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Ai periti tecnici principali e ai periti tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive generali e con piena responsabilità per l'attività svolta, e quella di collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente comma può sostituire il titolare nella direzione di uffici.

Il personale del ruolo dei periti tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

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Capo V
Art. 25.
Nomina a vice perito tecnico.

L'assunzione dei vice periti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici e dei revisori tecnici che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo, possono partecipare al concorso, per non più di due volte, purché in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici che abbiano compiuto 5 anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso e, se i posti riservati non vengano coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dal precedente articolo.

Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabiliti dal bando di concorso.

La graduatoria del concorso è formata secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17 del presente decreto legislativo.

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Capo V
Art. 26.
Corsi di formazione.

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è indetto il concorso.

Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti in prova.

Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di

Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso.

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Capo V
Art. 27.

Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini, nei contingenti di ciascun profilo professionale.

Agli scrutini sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale nel quale si sono verificate le vacanze.

Titolo I

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Capo V
Art. 28.
Promozione a perito tecnico.

La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26.

Titolo I

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Capo V
Art. 29.

Promozione a perito tecnico principale.

La promozione alla qualifica di perito tecnico principale si consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, al quale è ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Titolo I

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Capo V
Art. 30.

Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio.

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo V
Art. 31.

Promozione a perito tecnico capo.

La promozione a perito tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i periti tecnici principali che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Titolo I

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Capo VI
Art. 32.

Ruoli dei direttori tecnici.

I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo degli ingegneri;
2) ruolo dei fisici;
3) ruolo dei chimici-biologi;
4) ruolo dei selettori del centro psicotecnico;
5) ruolo dei medici legali.

Ciascuno dei ruoli suddetti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

direttore tecnico;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.

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Capo VI
Art. 33.

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici.

Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

Il personale di cui al primo comma assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.

Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.

Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta.

Titolo I

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Capo VI
Art. 34.
Nomina a direttore tecnico.

L'assunzione dei direttori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione professionale indicati nello stesso bando di concorso.

Al concorso sono ammessi a partecipare per non più di due volte, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei periti, in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Le modalità di espletamento del concorso di cui al primo comma saranno fissate con decreto ministeriale.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
Capo VI
Art. 35.

Corso per la nomina a direttore tecnico.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo sono nominati direttori tecnici in prova, e destinati a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno sei mesi, presso un istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per le modalità del corso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 59 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I direttori tecnici in prova, che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati direttori tecnici, ed immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo VI
Art. 36.

Promozione a direttore tecnico principale.

La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori tecnici che abbiano compiuto due anni e sei mesi di servizio nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui al precedente articolo.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo VI
Art. 37.

Promozione a direttore tecnico capo.

La promozione alla qualifica di direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori tecnici principali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
Capo VII
Art. 38.

Ruoli dei dirigenti tecnici.

I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo dei dirigenti ingegneri;

2) ruolo dei dirigenti fisici;

3) ruolo dei dirigenti chimici-biologi;

4) ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico;

5) ruolo dei dirigenti medico legali.

I ruoli dei dirigenti tecnici si articolano nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;

dirigente superiore.

La dotazione organica di ciascun ruolo è fissata dalla tabella A, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo VII
Art. 39.

Nomina a primo dirigente.

La nomina alla qualifica di primo dirigente di ciascun ruolo si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esame finale, al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici, in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, oppure con nove anni e sei mesi di complessivo servizio effettivo nel ruolo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso per titoli di servizio ed esami sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di <<ottimo>> di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore - punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio - punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale - punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento   professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali - punti 7;

e) speciali riconoscimenti - punti 2;

L'esame consiste in :

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Sono ammessi a colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.

Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia inferiore a trenta cinquantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo VII
Art. 40.

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli tecnici, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato, o tra i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Ove non vi sia un dirigente del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, il numero dei docenti universitari di cui al comma precedente è elevato a tre.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo VII
Art. 41.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.

La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42.

Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori tecnici principali, e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori, dei periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 43.

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso.

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 44.

Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici.

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45.

Trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

Titolo III

INQUADRAMENTO
Art. 46.

Inquadramento.

Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'art. 1, può accedere, rispettivamente, a domanda e previo superamento di una prova pratica, ai corrispondenti ruoli dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 50% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli stessi e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Titolo III

INQUADRAMENTO
Art. 47.

Modalità di inquadramento.

L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

Titolo III
INQUADRAMENTO
Art. 48.

Inquadramento in un ruolo superiore.

Il personale che ritenga di individuare le mansioni svolte, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, come proprie di un profilo del ruolo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere, in luogo della prova prevista dal citato articolo, la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che ritenga di individuare le mansioni svolte, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e da almeno due anni, come proprie di un profilo di ruolo superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere, in luogo della prova prevista dal citato articolo, la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo. L'espletamento delle mansioni superiori deve risultare da atti formali dell'Amministrazione.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo personale dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individuerà in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato.

L'inquadramento viene disposto secondo i criteri previsti dal presente articolo e dall'art. 46.

Titolo III

INQUADRAMENTO

Art. 49.

Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato.

Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici di cui all'art. 1 del personale già inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti tecnici, dei revisori tecnici, dei collaboratori tecnici e degli operatori tecnici, sono attribuiti, nel limite del 50%, mediante concorso riservato al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, che svolge attività tecniche proprie dei ruoli stessi.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento comporti un trattamento economico inferiore a quello goduto nell'amministrazione di provenienza, al personale trasferito viene mantenuto il trattamento più favorevole, convertendosi in scatti di anzianità, riassorbibili, la parte del precedente trattamento economico in eccedenza a quello previsto per la qualifica di inquadramento.

Titolo III

INQUADRAMENTO

Art. 50.

Prove pratiche.

Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi è l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Titolo III

INQUADRAMENTO

Art. 51.

Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari di Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Titolo III

INQUADRAMENTO
Art. 52.

Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia.

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli di Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.

Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Titolo III

INQUADRAMENTO
Art. 53.

Congedi e aspettative.

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura alla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

Titolo III
INQUADRAMENTO

Art. 54.

Disposizione transitoria sul trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Titolo III
INQUADRAMENTO
Art. 55.
Disposizione finale.

Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

Titolo III

INQUADRAMENTO
Art. 56.
Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 XTAB

Tabella B

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZlONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE

Qualifiche del personale

Qualfiche del personale che che espleta funzioni di espleta attività tecnicoscientifiche o tecniche

Agente                          Operatore tecnico

Agente scelto                  Operatore tecnico scelto

Assistente                      Collaboratore tecnico

Assistente principale      Collaboratore tecnico principale

Assistente capo              Collaboratore tecnico capo

Vice sovrintendente          Vice revisore tecnico

Sovrintendente                  Revisore tecnico

Sovrintendente principale     Revisore tecnico principale

Sovrintendente capo     Revisore tecnico capo

Vice ispettore                  Vice perito tecnico

Ispettore                          Perito tecnico

Ispettore principale          Perito tecnico principale

Ispettore capo                  Perito tecnico capo

Vice commissario              --

Commissario                      Direttore tecnico

Commissario capo              Direttore tecnico principale

Vice questore aggiunto          Direttore tecnico capo

Primo dirigente                      Primo dirigente tecnico

Dirigente superiore                  Dirigente superiore tecnico

Dirigente generale                  --