Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 158, del 10 giugno). Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia (*).

(*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del25 giugno 1982.


Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Disposizioni generali.

Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali,degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai   successivi articoli. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 38 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Riconoscimento del servizio ausiliario.

Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblicasicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitatisuccessivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effettogiuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'attodell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, ilservizio prestato in posizione di <<ausiliario>>. Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera pereffetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche previstadal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del25 giugno 1982.

Art. 3.

Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari.

L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delleispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degliufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie dipubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari dellaPolizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettiviruoli di provenienza, è effettuato sulla base dell'anzianità diservizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo diprovenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o permerito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualificheannuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. Ai fini dell'inquadramento, l'anzianità di servizio vienedeterminata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e perle ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualificainiziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data dinomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado disottotenente per gli ufficiali ammessi del disciolto Corpo delleguardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamentoriservati a laureati. Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n.634, l'anzianità di servizio decorre dalla data di ammissione alcorso di istruzione.

Art. 4.
Inquadramento nel ruolo dei dirigenti.

I dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, iprimi dirigenti della polizia femminile, i maggiori generali e icolonnelli del ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nellesottoelencate qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia diStato: nella qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori dipubblica sicurezza e i maggiori generali; nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblicasicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.

Art. 5.
Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario.

Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agliufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, siapplicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizionicontenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11luglio 1980, n. 312. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedentecomma, la dotazione organica del personale stesso è rideterminata aisensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al personale di cui al primo comma si applicano altresì, ai solieffetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionaricivili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per il computo dell'anzianità di servizio, si applica il secondocomma dell'art. 3.

Art. 6.
Inquadramento nel ruolo dei commissari.

I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica divice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile finoalla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruoloordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla datadi entrata in vigore del presente decreto legislativo sonoinquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisionedelle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 dellalegge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato: a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale chealla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbiamaturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove annie sei mesi; b) nella qualifica di commissario capo, il personale che allapredetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio noninferiore a cinque anni e sei mesi; c) nella qualifica di commissario il personale che alla predettadata abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore acinque anni e sei mesi. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai finidella progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedentequella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato allalettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nellaqualifica. Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) è scrutinabile,ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, alcompimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carrieradirettiva. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cuiall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nellalegge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7.

Personale delle qualifiche ad esaurimento.

Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11luglio 1980, n. 312, è conservato ad esaurimento. Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici dellapolizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questoreo di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonché agli ufficialidel ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzocomma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nellostesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3. Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni dellaqualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari diPolizia di Stato.

Art. 8.

Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori.

Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminileche, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondol'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degliispettori della Polizia di Stato. Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica diispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti dellapolizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianitàdi servizio inferiore ai tredici anni. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che viaccedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.

Art. 9.

Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, riveste uno dei gradi di maresciallo èinquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con lemodalità di cui ai successivi articoli e nei limiti dellesottoelencate aliquote: a) metà dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo; b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettoreprincipale; c) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; d) due quinti dei posti disponibili nella qualifica diviceispettore.

Art. 10.

Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe.

I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli diservizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondol'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitoridel concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stessoart. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nellaqualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota diposti fissata alla lettera a) del precedente art. 9. I marescialli carica speciale, che non superino il concorso pertitoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nellaqualifica di ispettore principale. Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di postidi cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresì inquadrati imarescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei alconcorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nellaqualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili. I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli diprima classe scelti e di prima classe. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idoneial concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazionenella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella diispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui allalettera c) dell'art. 9; qualora non vi siano posti disponibili indetta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettorefino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera d)dell'art. 9. Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale,ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudiziodella commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nellequalifiche superiori progredendo fino a quella di ispettore capo, inrelazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquotefissate dall'art. 9, lettere a), b) e c). Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondol'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano levacanze. I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che nonsuperino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anchein soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo deisovrintendenti. I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in talequalifica conservando l'anzianità della qualifica di scelto secondol'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di primaclasse sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.

Art. 11.

Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio.

I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio ecolloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, conprovvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nelBollettino ufficiale del personale. Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione delnumero dei posti, le modalità del concorso, l'individuazione dellecategorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, ilpunteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materieoggetto del colloquio e la composizione della commissioneesaminatrice, sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nelBollettino ufficiale del personale.

Art. 12.
Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe.

I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art.10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di viceispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art.9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio,riservato ai marescialli di seconda e terza classe. Le modalità del concorso per titoli di servizio e colloquio sonostabilite dal precedente art. 11.

Art. 13.

Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe

I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cuial precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura dellealiquote di posti previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 9,nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito. I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cuial precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nellaqualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sonoinquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoriadi merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruoloil personale di cui al nono comma dell'art. 10. Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nellequalifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore odi sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio dellacommissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nellequalifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in taleruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione allevacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di postifissate dall'art. 9, lettera a), b), c) e d). Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondol'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano levacanze. I marescialli di seconda e terza classe che non superino ilconcorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche insoprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolodei sovrintendenti. I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine diruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado dimaresciallo di terza classe, che è utile ai fini della promozionealla qualifica di sovrintendente capo. I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine diruolo, conservando l'anzianità maturata nel grado, che è utile aifini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 14.
Corso di aggiornamento.

I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori anorma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuoladi polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi,secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttoregenerale della pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro dell'interno.

Art. 15.
Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo aisensi dell'art. 10, consegue la promozione alla qualifica di ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dalservizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamentoeconomico più favorevole. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendenteprincipale, ai sensi dell'art. 13, consegue la promozione allaqualifica di vice ispettore dal giorno precedente a quello dellacessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, conil trattamento economico più favorevole.

Art. 16.
Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, è inquadrato,secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica disovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Poliziadi Stato. é altresì inquadrato nella stessa qualifica, anche in soprannumero,il personale che abbia conseguito il grado di brigadiere, inapplicazione del posto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di sovrintendenteprincipale quello inquadrato ai sensi del comma precedente. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vicebrigadiere, èinquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nellaqualifica di sovrintendente. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensidel successivo comma. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che siarisultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado divicebrigadiere, è inquadrato, in soprannumero riassorbibile con lacessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nellaqualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoliconcorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatoriedi merito. Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96della legge 1° aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, èinquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vicesovrintendente, conservando l'anzianità nel grado, che è utile aifini della promozione alla qualifica di sovrintendente.

Art. 17.
Inquadramento nel ruolo degli assistenti.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadratonel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordinedi ruolo, con le seguenti modalità: 1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbianosuperato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci annidi anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservandol'anzianità di grado; 2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati cheabbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio conservandol'anzianità maturata nel grado; 3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano finoa quindici anni di anzianità di servizio. E, altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personaleche abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, inapplicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile1981, n. 121. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserval'anzianità maturata nel grado di appuntato, che è utile ai finidella promozione alla qualifica di assistente principale.

Art. 18.
Inquadramento nel ruolo degli agenti.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, èinquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agentidella Polizia di Stato, secondo l'anzianità nella qualifica o, aparità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo. é altresì inquadrato nella qualifica di agente scelto il personaleche abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in applicazionedel disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121. Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianitàmaturata nella qualifica di guardia scelta, che è utile ai fini dellapromozione alla qualifica di assistente del ruolo degli assistentidella Polizia di Stato. Il personale che riveste alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo il grado di guardia, è inquadrato nellaqualifica di agente, conservando l'anzianità di grado, che è utile aifini della promozione alla qualifica di agente scelto.

Titolo III
RUOLI AD ESAURIMENTO
Art. 19.

Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sonoistituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Poliziadi Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali esottufficiali provenienti dal ruolo ordinario dal disciolto Corpodelle guardie di pubblica sicurezza: 1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti; 2) ruolo ad esaurimento dei commissari; 3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

Art. 20
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti.

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti è articolato in trequalifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) dirigente generale; b) dirigente superiore; c) primo dirigente.

Art. 21.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti.

Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggioregenerale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelleposizioni di <<richiamato in servizio temporaneo>> o <<adisposizione>> o <<in aspettativa per riduzione di quadri>> èinquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale,dirigente superiore e primo dirigente. Sono, altresì, inquadrati nelle suddette qualifiche i pari gradoprovenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie dipubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art.96, lettere p) e q), della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero chene facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservandol'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni distato.

Art. 22.
Ruolo ad esaurimento dei commissari.

Il ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualificadi vice questore aggiunto.

Art. 23.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari.

Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dalruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblicasicurezza, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questoreaggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine diruolo, conservando l'anzianità di grado. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dicomunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.

Art. 24.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti è articolato in quattroqualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) sovrintendente capo; b) sovrintendente principale; c) sovrintendente; d) vice sovrintendente.

                                                          Art. 25.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati adomanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti,secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10,nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla datadell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

                                                     Art. 26.
Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sonoistituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenticolonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separatie limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27febbraio 1963, n. 225, nonché ai tenenti colonnelli, sottufficiali eappuntati comunque richiamati in servizio temporaneo: a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti; b) ruolo ad esaurimento dei commissari; c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti; d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.

                                                       Art. 27.
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personaleproveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti riservato agli ufficiali provenienti dai ruoli separati e limitati è articolato in duequalifiche, che assumono la denominazione di dirigente superiore e primo dirigente.

                                                        Art. 28.
Ruolo ad esaurimento dei commissari, per i tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei commissari riservato ai tenenticolonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati ed ai tenenticolonnelli comunque richiamati in servizio temporaneo comprendel'unica qualifica di vice questore aggiunto.

Art. 29.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari osizioni.

Il personale che riveste alla data di entrata in vigore delpresente decreto il grado di tenente colonnello nella posizione di<<richiamato in servizio temporaneo>> e quello con il grado ditenente colonnello proveniente dai ruoli separati e limitati, èinquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto, secondol'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo contodelle precedenti posizioni di stato.

                                                           Art. 30.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato aisottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruoloordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, èarticolato in quattro qualifiche, che assumono le seguentidenominazioni: a) sovrintendente capo; b) sovrintendente principale; c) sovrintendente; d) vice sovrintendente.

                                                            Art. 31.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

I sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato, quelliprovenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge27 febbraio 1963, n. 225, e quelli comunque richiamati in serviziotemporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenzeed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13,quinto comma e seguenti, e 16. I sottufficiali, richiamati in servizio temporaneo, che rivestonoil grado di maresciallo di prima classe carica speciale sonoinquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.

Titolo III

                                                      Art. 32.
Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntatiprovenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntatiprovenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruoloordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo è articolato in trequalifiche, che assumono la denominazione di assistente, assistenteprincipale ed assistente capo.

                                                        Art. 33.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati  provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Gli appuntati, provenienti dal ruolo separato e limitato, quelliprovenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge27 febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneosono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principalee assistente capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cuiall'art. 17.

                                                   Art. 34.
Istituzione del ruolo ad esaurimento delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, èistituito il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

                                                      Art. 35
Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

Il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato èarticolato in due qualifiche, che assumono la denominazione diassistente capo e assistente principale della Polizia di Stato.

Art. 36
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

Nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato èinquadrato il personale del ruolo delle assistenti del discioltoCorpo della polizia femminile che ne faccia richiesta entro 90 giornidall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'inquadramento è disposto con i criteri e le corrispondenze di cuiall'art. 8. Il personale di cui al primo comma conserva lo stato giuridico, laprogressione di carriera ed i benefici previsti dalla legge 7dicembre 1959, n. 1083, e successive modificazioni.

                                                          Art. 37.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti o dei commissari.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di dirigente superiore,primo dirigente e vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento,proveniente dagli ufficiali in servizio permanente del discioltoCorpo delle guardie di pubblica sicurezza, consegue la promozionealle qualifiche superiori secondo le norme per l'avanzamentocontenute nella legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successivemodificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoliseguenti.

Art. 38.
Progressione in carriera dei dirigenti superiori.

I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20,sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nellaqualifica, considerando utile anche il servizio prestato primadell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi allaqualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quellodella cessazione dal servizio per limiti d'età o per fisica inabilità o per decesso.

                                                            Art. 39.
Aliquote di valutazioni e di promozioni.

A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vicequestori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e 26, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed ilnumero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:XTAB Numero dei funzionari non ancora valutati Promozioni da ammettere a valutazionea) Vice questore il 10% di tutti 1/6 dei vice questori aggiunto (già i funzionari aggiunti iscritti nel ruolo tenente valutati ad esaurimento colonnello)b) Primo dirigente 1 1/5 dei primi dirigenti (già colonnello) iscritti nel ruolo ad esaurimento Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che perle promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità. Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienzadal personale inquadrato.

Art. 40.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di sovrintendenteprincipale, di sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo adesaurimento, consegue la promozione alla qualifica superiorerispettivamente secondo le norme per l'avanzamento a maresciallo diprima classe, a maresciallo di terza classe ed a brigadiere,contenute nelle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n.845, e successive modificazioni. Il personale inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimentodegli assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale delruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le norme per ilconferimento del grado di vice brigadiere contenute nella legge 3aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n.634. Il corso di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, èsostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidentedella Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinatoin relazione alle cessazioni dal servizio intervenute nelle singolequalifiche al 31 dicembre di ogni anno.

                                                            Art. 41.
Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in particolari posizioni.

La progressione in carriera del personale proveniente dai ruolidegli ufficiali nelle posizioni di stato di <<richiamato in serviziotemporaneo>> e <<a disposizione>>, è disciplinata rispettivamentedalle norme contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n.1366, e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successivemodificazioni. La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli deisottufficiali in posizione di stato di <<richiamato in servizio temporaneo>> è disciplinata dalle norme contenute nel titolo X dellalegge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 42.
Organo competente per la progressione in carriera.

La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli adesaurimento è deliberata dal consiglio di amministrazione di cui altesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi peresami per l'avanzamento di cui all'art. 40, è stabilita ai sensi delterzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 43.
Applicabilità di precedenti norme.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento siapplicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successivemodificazioni. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuitiai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continuerannoad applicarsi le norme concernenti le posizioni di stato di<<ausiliaria>> e di <<riserva>> ed il connesso trattamento economico.

Art. 44.
Stato giuridico del ruolo ad esaurimento.

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui aiprecedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dallevigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli delpersonale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia. Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entrotrenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere ladenominazione di cui ai precedenti ordinamenti. Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvoquanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, lenorme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale dellaPolizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelleparticolari posizioni di stato <<a disposizione>> e <<in aspettativaper riduzione di quadri>> viene inquadrato nel ruolo e nella, qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per ilperiodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detteposizioni. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nellaposizione di stato di <<richiamato in servizio temporaneo>> vieneinquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesimaposizione di stato e per il periodo di tempo previsto dalprovvedimento di collocamento in detta posizione che può essereprorogato per due anni. Il provvedimento di proroga adottato, con decreto del Ministrodell'interno di concerto col Ministro del tesoro, è subordinatoall'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti enella qualifica iniziale del ruolo dei commissari. Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di gradoil periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo equella di richiamo.

Art. 45.
Limiti di età.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti odei commissari della Polizia di Stato, è collocato a riposo d'ufficioal compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori edei sovrintendenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento delsessantesimo anno di età; quello inquadrato nei ruoli degliassistenti e degli agenti è collocato a riposo d'ufficio alcompimento del cinquantottesimo anno di età. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli ad esaurimento dicui ai precedenti articoli, conserva i limiti di età, per ilcollocamento a riposo d'ufficio, previsti dai precedenti ordinamenti.

Art. 46.
Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I funzionari civili di pubblica sicurezza che alla data del 1° luglio1980 rivestivano la qualifica di vice questore del ruolo adesaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero,da riassorbirsi in sede di revisione delle dotazioni organicheprevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n.121, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dellaPolizia di Stato. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramentodecorre dalla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981,n. 121.

Art. 47.
Aumento posti primo dirigente della polizia femminile.

La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui alquadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è elevata di sedici unità. I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliereministeriale per la polizia femminile sono corrispondentementeelevati a venti unità. I posti predetti portati in aumento sono conferiti secondo icriteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ele promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per meritocomparativo, da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al puntoX) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 48.
Nomina alla qualifica di primo dirigente.

I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono residisponibili entro la data di entrata in vigore del presente decretolegislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza,di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferitimediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e lemodalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vicequestori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari dellaPolizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili dipubblica sicurezza. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primodirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata invigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo icriteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 ea quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Il personale promosso ai sensi del presente articolo devefrequentare un corso di aggiornamento professionale della durata dialmeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo dellaPolizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro dell'interno.

Art. 49.
Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia.

Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando diconcorso, siano in possesso di una anzianità complessiva di servizionon inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui allalegge 1° dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di unsesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vicecommissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, medianteconcorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione diposto non inferiore alla metà si computa come posto interno. Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso diaggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 50.
Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie.

I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorsosiano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti perl'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almenocinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite diun quarto dei posti disponibili alla stessa data, qualifica di vicecommissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno pertitoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiorealla metà si computa come posto intero. I vincitori del concorso devono frequentare un corso diaggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro dell'interno.

Art. 51
Concorso per titoli di servizio e colloquio.

I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedentiarticoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministrodell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, iltermine di presentazione delle domande e le modalità dipartecipazione. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie deititoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimoda attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esamecolloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sonostabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile1981, n. 121. I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 52.
Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.

Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, inservizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981,n. 121, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere allaqualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia diStato, mediante concorso per esami nel limite di un sesto dei postiannualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche divice commissario e commissario; ove al concorso non possa essereattribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alleopportune operazioni di conguaglio. Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianitàdi effettivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero noninferiore a otto anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea dicui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'annosuccessivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei postimessi a concorso. Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediantescrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino ungiudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituiteal ruolo di provenienza. Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso diaggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro dell'interno.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE
Art. 53
Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti.

Il concorso di cui all'articolo precedente è indetto entro il mesedi febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al31 dicembre precedente con decreto del Ministro dell'interno dapubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, iltermine di presentazione delle domande e le modalità dipartecipazione. Le modalità del concorso, il numero e le materie delle provescritte, le materie oggetto del colloquio, il punteggio massimo daattribuire a ciascuna prova e la composizione della commissioneesaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 54.
Nomina alla qualifica di vice sovrintendente.

Per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti inservizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981,n. 121, le anzianità di servizio per l'ammissione al concorso perl'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art.78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 55
Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria.

Ai sottufficiali ed agli appuntati che abbiano assunto nel Corpodelle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta oausiliaria, qualora siano collocati in congedo per limiti di età oper infermità o decedano senza aver potuto conseguire l'ammissionenel ruolo degli ispettori, vengono attribuiti aumenti periodici parial 2,50% dello stipendio e dell'assegno personale di funzione ingodimento per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesidi servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari.

Art. 56.
Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruoloseparato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazionedal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento diquiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data dientrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre1974, n. 496, e successive modificazioni. I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato excombattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971.

Art. 57.
Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dicui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'attodella cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini deltrattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carrieradalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dallalegge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Art. 58
Inquadramento del personale in particolari posizioni.

Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili dipubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminileescluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art.95 dello stesso testo unico. Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpodelle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione aisensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, esuccessive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 dellastessa legge n. 1366. Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso al sensi degliarticoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successivemodificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successivemodificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successivemodificazioni, si applica, ai fini dell'avanzamento e del conseguentedefinitivo inquadramento, la normativa vigente alla data di entratain vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al gradorivestito alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso aisensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successivemodificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e 12. Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedentecomma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citatalegge 3 aprile 1958, n. 460, è inquadrato, anche in soprannumero,secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 13 del presente decretolegislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso o chenon vi partecipi, è inquadrato, anche in soprannumero, secondo lemodalità di cui agli articoli 10, decimo comma e 13, quinto comma.

Art. 59.
Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso.

Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti deiconcorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddettifrequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolosecondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi iconcorsi stessi. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsiinterni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati eguardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, incorso alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nellealiquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo diprima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramentonel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado cheavrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi delsecondo comma, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 60.
Disposizione finale.

Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decretolegislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattereamministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dalpersonale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle dicarattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personaledei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV)dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale deiruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che,alla data di entrata in vigore del presente decreto, è impiegatonelle suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere i compiticui è adibito; uguale disciplina è riservata al personale che svolgeattività assistenziali o ad esse connesse.

Art. 61.
Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto siprovvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121,con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del  Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenticapitoli per gli anni successivi.