Legge
n. 104 del 05/02/1992
Legge
5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.).
-- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate (1) (2) (3). (1) In luogo di
Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e
della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile
1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430. (2) In luogo di
Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi
Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n.
249. (3) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle
regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.
Articolo
1
Art.
1. Finalità.
1.
La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art.
2. Princìpi generali.
1.
La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art.
3. Soggetti aventi diritto.
1.
é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche
agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali.
Art.
4. Accertamento dell'handicap.
1.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Articolo
5
Princìpi
generali per i diritti della persona handicappata. 1. La rimozione delle
cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi: a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e
la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca
sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei
servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito
dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili,
il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d)
assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare
nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità; f) assicurare la
prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare
tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare
i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento
territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al
sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla
base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142; h) garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo,
nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile,
interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi
di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto
di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli
handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m)
promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
Articol
Art.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1.
Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle competenze e
alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a)
l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni; b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei
ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; c)
l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e
patologie invalidanti; d) i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche
che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni; e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la
gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; f) l'assistenza
intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g) nel
periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed
il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e
della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; h) un'attività
di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino; i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e
di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di
profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare
riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Articolo
7
Art.
7. Cura e riabilitazione.
1.
La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra
loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la
famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli
interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento
delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta
informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e
all'estero.
Articolo
8
Art.
8. Inserimento ed integrazione sociale.
1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di
tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; b)
servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale; c) interventi
diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che
ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d)
provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e)
adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali; f) misure atte a favorire la piena
integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e
la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h)
affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i)
organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; l) istituzione o
adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività
extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art.
9. Servizio di aiuto personale.
1.
Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o
dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti. 2. Il servizio di aiuto
personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di: a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne
facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che
facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni
di volontariato. 3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del
comma 2 deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla
lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
10.
Interventi
a favore di persone con handicap in situazione di gravità. 1. I comuni,
anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle
priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap
in situazione di gravità. 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale
dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare (1). 2. Le strutture di cui alla lettera
l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8
sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della
scuola. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli
albi regionali. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38. 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e
il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato. 6. L'approvazione dei progetti
edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili
da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di
cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale
all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso
effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area. (1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Articolo
11
Art.
11. Soggiorno all'estero per cure.
1.
Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga. 2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie. Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1.
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli
asili nido. 2. é garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento
né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata (1). 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa
con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a
trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto. (1) Per un'interpretazione autentica del
presente comma, vedi l'art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in l.
27 ottobre 1993, n. 427.
Art.
13. In
tegrazione scolastica
1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da
enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi
scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità,
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra
attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività
di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle
università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da
parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d)
l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno
per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h). 5. Nella scuola secondaria di
primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e
del conseguente piano educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di
sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Articolo
14
Art.
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
1.
Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata,
con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo
grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra
i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore
ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione
del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4,
secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi. 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani
di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di
sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual
caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno. 3. La tabella del corso di laurea definita ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle
scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai
concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990. 4. L'insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma
3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei
corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione. 5. Fino alla prima
applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge
20 maggio 1982, n. 270. 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di
recupero individualizzati.
Art.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1.
Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico ed
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma
di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Articolo
16
Art.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1.
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni
handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato
previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito
per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente
della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito
eventualmente il consiglio dipartimentale.
Articolo
17
Art.
17. Formazione professionale.
1.
Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi
di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in
classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 3. Nei
centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché
da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978. 4. Agli allievi che abbiano frequentato
i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile
ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale. 5. Fermo restando quanto previsto in
favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978,
una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento
al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
18
Art.
18. Integrazione lavorativa.
1.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 2. Requisiti per
l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle
leggi regionali, sono: a) avere personalità giuridica di diritto
pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al
capo II del titolo II del libro I del codice civile; b) garantire idonei
livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza
operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei
comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al
comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari
sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1
è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui
all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: a)
a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e
i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del
posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Articolo
19
Art.
19.
Soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio. 1. In attesa dell'entrata
in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e
non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è
accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Articolo
20
Art.
20.
Prove
d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. 1.
La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Articolo
21
Art.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
1.
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti
di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
Articolo
22
Art.
22.
Accertamenti
ai fini del lavoro pubblico e privato. 1. Ai fini dell'assunzione al
lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e
robusta costituzione fisica.
Articolo
23
Art.
23.
Rimozione
di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative. 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate. 3. Le concessioni
demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al
mare delle persone handicappate (1). 4. Le concessioni autostradali ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. 5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. (1) Le
disposizioni contenute nel presente comma si applicano a decorrere dal
31 dicembre 1995 in base all'art. 16, d.l. 23 ottobre 1996, n. 535,
conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.
Articolo
24
Art.
24.
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche. 1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata
legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13
del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con
opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al
comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli
articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere
al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La
richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità
è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere
di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. 9. I piani di cui all'articolo 32, comma
21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate. 10. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti
concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai
prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I comuni
adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Articolo
25
Art.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche. 2. All'atto di rinnovo o in
occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la
ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Articolo
26
Art.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
1.
Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità
di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano,
nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore all'1 per
cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo
di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge. 6. Sulla base dei
piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i
capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con
la loro sostituzione.
Articolo
27
Art.
27. Trasporti individuali.
1.
A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per
cento, a carico del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell'articolo 1
della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: <<,
titolari di patente F>> e dopo le parole: <<capacità
motorie,>> sono aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in
serie,>>. 3. (Omissis) (1). 4. Il Comitato tecnico di cui
all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati
dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo
41 della presente legge. 5. Le unità sanitarie locali trasmettono le
domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo,
istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
42. (1) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, l. 9 aprile
1986, n. 97.
Art.
28.
Facilitazioni
per i veicoli delle persone handicappate. 1. I comuni assicurano
appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo
6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di
cui al comma 1.
Art.
29.
1.
In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi
di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati
il raggiungimento del seggio elettorale. 2. Per rendere più agevole
l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre
giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni
comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per
il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione
medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 3. Un
accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
Art.
30. Partecipazione.
1.
Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art.
31. Riserva di alloggi.
1.
(Omissis) (1). 2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del
CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di
contributo pubblico. 3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli
enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta
per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con
ridotte o impedite capacità motorie. 4. Le associazioni presenti sul
territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti
a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione
utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata
lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457. (1) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, l. 5
agosto 1978, n. 457.
Art.
32. Agevolazioni fiscali.
(Omissis)
(1). (1) Articolo abrogato dall'art. 2, d.l. 31 maggio 1994, n. 330,
conv. in l. 27 luglio 1994, n. 473.
Articolo
33
Art.
33. Agevolazioni.
1.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo
anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (1). 4. Ai
permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui
convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e
3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità. (1) Per un'interpretazione autentica dell'espressione
<<hanno diritto a tre giorni di permesso mensile>>, vedi
l'art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n.
423.
Articolo
34
Art.
34. Protesi e ausili tecnici.
1.
Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
Articolo
35
Art.
35. Ricovero del minore handicappato.
1.
Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso
un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove
dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo
36
Art.
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1.
Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la
pena è aumentata da un terzo alla metà (1). 2. Per i procedimenti
penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte
civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale
risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare. (1) Comma
così modificato dall'art. 17, l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Articolo
37
Art.
37.
Procedimento
penale in cui sia interessata una persona handicappata. 1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della
difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in
relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno
dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e
nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Articolo
38
Art.
38. Convenzioni.
1.
Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per
i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni. 2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di
servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle
iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i
princìpi della presente legge.
Articolo
39
Art.
39. Compiti delle regioni.
1.
Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali. 2. Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del
privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio (1): a) a definire l'organizzazione dei
servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei
comuni; b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni
individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente
svolta al loro interno; c) a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; d) a
promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38,
le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici; e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f) a
disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; g) a
disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale; h) ad effettuare controlli
periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di
cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad
elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime; l-bis) a
programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a
favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i) e 10, comma 1, e
al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati (2); l-ter) a disciplinare, allo
scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non
superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di
programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta,
con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (2). (1)
Alinea così modificato dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162. (2)
Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art.
40. Compiti dei comuni.
1.
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti. 2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
Art.
41.
Competenze
del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap. 1. Il Ministro per gli affari
sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato
competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. 2. I
disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per
gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia. 3. Per favorire l'assolvimento
dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. 4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato è
convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione
al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. 6. Il
Comitato si avvale di: a) tre assessori scelti tra gli assessori
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.
418 (1); b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali; c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e
tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; d) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. 7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate. 8. Il Ministro per gli affari
sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A
tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel
primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre. 9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze,
del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari
sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal
responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della
terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre
1992, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il
Comitato <<si avvale di>>, anziché <<è composto
da>>. Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap. 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e
del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al
fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162. Art.
41-ter. Progetti sperimentali. 1. Il Ministro per la solidarietà
sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità
per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per
il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo (1). (1)
Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art.
42. Copertura finanziaria.
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati. 2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo
41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti. 3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo
41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a
situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di
servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree. 4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra
gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità
e agli interventi per la prevenzione. 5. Per le finalità previste dalla
presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche
del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal
comma 6, lettera h). 6. é autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire,
per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: a) lire 2 miliardi e
300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11; c) lire 4 miliardi per il
potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui
all'articolo 12; d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b); e) lire 2 miliardi per le
attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
b); f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d); g) lire 4 miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); h) lire 19
miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4; i) lire 4 miliardi e
538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14; l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei
gruppi di lavoro di cui all'articolo 15; m) lire 5 miliardi per i
contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all'articolo 25; n) lire 4 miliardi per un
contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai
sensi dell'articolo 27, comma 1; o) lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano,
previste dall'articolo 33; p) lire 50 milioni per gli oneri di
funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e
512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo. 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Provvedimenti in
favore di portatori di handicap>>. 8. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art.
43. Abrogazioni.
1.
L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art.
44. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |