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dobbiamo sapere"... guida per l'operatore |
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IL CONGEDO E IL
RIPOSO LEGGE |
Congedo:
in
caso di orario di lavoro su sei giorni, la durata del congedo
ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni
lavorativi; per gli anni successivi è di 32 giorni lavorativi;
per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con
oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è
rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi; per il
personale che ha maturato entro il 31 dicembre 1996 25
anni di servizio, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni
lavorativi.
In
caso di orario di lavoro distribuito in cinque giorni il sabato
è considerato non lavorativo e la durata del congedo ordinario
per i primi 3 anni di servizio è di 26 giorni lavorativi; per
gli anni successivi è di 28 giorni lavorativi; per il personale
con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di
servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 32
e 39 giorni lavorativi; per il personale che ha maturato entro
il 31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio la durata del congedo
ordinario è di 41 giorni lavorativi.
Per tutti i casi, la durata per il congedo ordinario è
comprensiva di 4 giornate di riposo legge che vanno aggiunte al
congedo ordinario.
Riposo
Legge:
con la
Legge 937/1977
si è stabilita l’attribuzione ai dipendenti civili e militari
delle amministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di
riposo in aggiunta ai congedi ordinari di cui due di
queste giornate vanno fruite in aggiunta al congedo ordinario e
le restanti quattro vanno fruite a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi. |
IL RIPOSO
SETTIMANALE |
Riposo Settimanale:
il
personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo
settimanale e questo è irrinunciabile; a norma dell' art. 58
della Costituzione. La fruizione deve essere programmata
settimanalmente in modo da conciliare le esigenze del servizio
con quelle del personale. Il numero dei riposi giornalieri
nell’ambito delle unità lavorative deve essere normalmente pari
ad un settimo della forza presente. L' A.N.Q. vigente stabilisce
che il personale che fruisce di riposo settimanale o di un
periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni,
non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del
riposo, nei turni 19.00-1.00 o 19.00-24.00. |
IL GIORNO LIBERO
PER I TURNI CONTINUATIVI (h24) |
Giorno Libero:
l’
A.N.Q. vigente all’art. 7 prevede che il personale impiegato nei
servizi continuativi deve fruire di un giorno libero dal
servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi
svolti. Per “giorni lavorativi svolti” si intendono non solo i
giorni in cui si è prestato servizio, ma anche quelli di
legittima assenza dal servizio e pertanto equiparati al servizio
medesimo a tutti gli effetti; quindi anche il riposo
settimanale, i giorni di congedo ordinario o straordinario, i
giorni di aspettativa per infermità, i giorni di permesso
sindacale, eccetera.L'art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002
stabilisce anche che, qualora il giorno di riposo settimanale o
il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, al
personale impiegato in turni continuativi è concesso un
ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive. |
IL RIPOSO FESTIVO |
Riposo Festivo:
sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale, così
come indicato dal D.P.R. 395/1995 all’art.13. Sono considerate
giornate festive il 1 gennaio (capodanno); il 6 gennaio
(Epifania); il 25 aprile (festa della Liberazione); il giorno di
lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio (festa del Lavoro); il 15
agosto (Assunzione); il 1° novembre (Ognissanti); l’8 dicembre
(Immacolata Concezione); il 25 dicembre (Natale) ed il giorno 26
dicembre. L’art. 1, L. 336/2000, ha infine ripristinato come
giorno festivo il 2 giugno (festa della Repubblica). |
IL RECUPERO RIPOSO |
Recupero Riposo:
la Legge 121/81
all'art. 63
stabilisce che l'appartenente
ai ruoli
della Polizia di Stato ha diritto ad un giorno di riposo
settimanale che, qualora per particolari esigenze di servizio
non possa essere usufruito nell’arco della settimana, può essere
recuperato entro le quattro settimane successive. Qualora si
svolga il servizio in un giorno festivo non domenicale, il
personale interessato ha diritto ad un giorno di riposo
stabilito dall’Amministrazione entro le quattro settimane
successive. L’amministrazione vigila che i riposi vengano
recuperati nei termini previsti, considerato che l'interessato
non può in nessun caso rinunciare alla fruizione. |
IL RECUPERO
COMPENSATIVO |
Riposo Compensativo:
L'Accordo
Nazionale Quadro vigente, all'art. 15 indica le modalità
di fruizione. Previsto esclusivamente per gli straordinari
programmati, non per gli straordinari emergenti che
sono solo monetizzabili, quindi retribuiti. Devono essere
richiesti dall'interessato per iscritto, per iscritto deve
essere formulato un eventuale diniego alla fruizione per
esigenze di servizio. Per il calcolo di ciascun giorno di riposo
compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario
di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo;
compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo
compensativo si può cumulare con il riposo settimanale e
con il congedo ordinario. |
ORARIO FLESSIBILE
E PERMESSO BREVE |
Orario flessibile :
è consentito esclusivamente per il personale impiegato
nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai
servizi esterni di controllo del territorio. Si applica a
richiesta del dipendente, in relazione alle esigenze di
servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e
familiari del dipendente. La flessibilità deve essere
programmata settimanalmente e può essere prevista:a) differendo
l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno; b)
anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun
turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque
giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà
effettuato al termine dell’orario di lavoro previsto per la
giornata. Regolato dall'art. 9 A.n.q. vigente.
Permesso breve:
il Dirigente dell’ufficio può concedere al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l’orario di lavoro; i permessi brevi non possono essere
in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel
corso dell’anno. La richiesta del permesso deve essere formulata
in tempo utile per consentire al Dirigente dell’ufficio di
adottare le misure organizzative necessarie, mentre il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del Dirigente
dell’ufficio; nel caso in cui il recupero non venga effettuato,
la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. Regolato
dall’art. 17, d.P.R. 395/1995. |
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