"Cosa dobbiamo sapere"... guida per l'operatore

Torna Home Page
IL CONGEDO E IL RIPOSO LEGGE

Congedo: in caso di orario di lavoro su sei giorni, la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi; per gli anni successivi è di 32 giorni lavorativi; per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi; per il personale che ha maturato entro il 31 dicembre 1996  25 anni di servizio, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi.
In caso di orario di lavoro distribuito in cinque giorni il sabato è considerato non lavorativo e la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 26 giorni lavorativi; per gli anni successivi è di 28 giorni lavorativi; per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 32 e 39 giorni lavorativi; per il personale che ha maturato entro il 31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è di 41 giorni lavorativi.
Per tutti i casi, la durata per il congedo ordinario è comprensiva di 4 giornate di riposo legge che vanno aggiunte al congedo ordinario.
Riposo Legge: con la Legge 937/1977 si è stabilita l’attribuzione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di riposo in aggiunta ai congedi ordinari di cui  due di queste giornate vanno fruite in aggiunta al congedo ordinario e le restanti quattro vanno fruite a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

IL RIPOSO SETTIMANALE

Riposo Settimanale: il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale e questo è irrinunciabile; a norma dell' art. 58 della Costituzione. La fruizione deve essere programmata settimanalmente in modo da conciliare le esigenze del servizio con quelle del personale. Il numero dei riposi giornalieri nell’ambito delle unità lavorative deve essere normalmente pari ad un settimo della forza presente. L' A.N.Q. vigente stabilisce che il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo, nei turni 19.00-1.00 o 19.00-24.00.

IL GIORNO LIBERO PER I TURNI CONTINUATIVI (h24)

Giorno Libero: l’ A.N.Q. vigente all’art. 7 prevede che il personale impiegato nei servizi continuativi deve fruire di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi svolti. Per “giorni lavorativi svolti” si intendono non solo i giorni in cui si è prestato servizio, ma anche quelli di legittima assenza dal servizio e pertanto equiparati al servizio medesimo a tutti gli effetti; quindi anche il riposo settimanale, i giorni di congedo ordinario o straordinario, i giorni di aspettativa per infermità, i giorni di permesso sindacale, eccetera.L'art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002 stabilisce anche che, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, al personale impiegato in turni continuativi è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

IL RIPOSO FESTIVO

Riposo Festivo: sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale, così come indicato dal D.P.R. 395/1995 all’art.13.  Sono considerate giornate festive il 1 gennaio (capodanno); il 6 gennaio (Epifania); il 25 aprile (festa della Liberazione); il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio (festa del Lavoro); il 15 agosto (Assunzione); il 1° novembre (Ognissanti); l’8 dicembre (Immacolata Concezione); il 25 dicembre (Natale) ed il giorno 26 dicembre. L’art. 1, L. 336/2000, ha infine ripristinato come giorno festivo il 2 giugno (festa della Repubblica).

IL RECUPERO RIPOSO

Recupero Riposo: la Legge 121/81 all'art. 63 stabilisce che l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, qualora per particolari esigenze di servizio non possa essere usufruito nell’arco della settimana, può essere recuperato entro le quattro settimane successive. Qualora si svolga il servizio in un giorno festivo non domenicale, il personale interessato ha diritto ad un giorno di riposo stabilito dall’Amministrazione entro le quattro settimane successive. L’amministrazione vigila  che i riposi vengano recuperati nei termini previsti, considerato che l'interessato non può in nessun caso rinunciare alla fruizione.

IL RECUPERO COMPENSATIVO

Riposo Compensativo: L'Accordo Nazionale Quadro vigente, all'art. 15  indica le modalità di fruizione. Previsto esclusivamente per gli straordinari programmati,  non per gli straordinari emergenti che sono solo monetizzabili, quindi retribuiti. Devono essere richiesti dall'interessato per iscritto,  per iscritto deve essere formulato un eventuale diniego alla fruizione per esigenze di servizio. Per il calcolo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo; compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo si può  cumulare con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.

ORARIO FLESSIBILE E PERMESSO BREVE

Orario flessibile : è consentito esclusivamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio. Si applica a richiesta del dipendente, in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista:a) differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno; b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà effettuato al termine dell’orario di lavoro previsto per la giornata. Regolato dall'art. 9 A.n.q. vigente.
Permesso breve: il Dirigente dell’ufficio può concedere al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro; i permessi brevi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al Dirigente dell’ufficio di adottare le misure organizzative necessarie, mentre il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del Dirigente dell’ufficio; nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. Regolato dall’art. 17, d.P.R. 395/1995.